28 novembre 19, 10:04 | #771 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
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| Regolamento EASA e volo in pendio
Riporto quanto previsto nel regolamento, non male OPERAZIONI UAS NELLE CATEGORIE «APERTA» E «SPECIFICA» PARTE A OPERAZIONI UAS NELLA CATEGORIA «APERTA» UAS.OPEN.010 Disposizioni generali 1) La categoria «aperta» delle operazioni UAS è suddivisa in tre sottocategorie A1, A2 e A3, in base alle limitazioni operative, ai requisiti per i piloti remoti e requisiti tecnici per gli UAS. 2) Qualora l'operazione UAS comporti che il volo di un aeromobile senza equipaggio parta da un rilievo naturale del terreno o sorvoli un terreno che presenta rilievi naturali, gli aeromobili senza equipaggio devono essere mantenuti entro una distanza di 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adeguata alle caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne. 3) Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 metri da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 metri, l'altezza massima dell'operazione UAS può essere aumentata fino a 15 metri al di sopra dell'altezza dell'ostacolo su richiesta dell'entità responsabile dello stesso. 4) In deroga al punto 2, gli alianti senza equipaggio con MTOM inferiore a 10 kg, compreso il carico utile, possono essere fatti volare a una distanza superiore a 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre, a condizione che, in qualsiasi momento, l'aliante senza equipaggio non sia fatto volare ad un'altezza superiore a 120 metri al di sopra del pilota remoto. Ultima modifica di davinja : 28 novembre 19 alle ore 10:09 |
28 novembre 19, 13:21 | #772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
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| Citazione:
Si fa un ulteriore distinguo, dopo quello dei gruppi organizzati, e si nominano gli aeromodelli............. é la parte riguardante il volo in pendio che avevo dato per persa........ | |
28 novembre 19, 13:26 | #773 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
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Ho seguito la discussione, ma penso che a questo punto ci sia bisogno. almeno per me, che qualcuno riassuma esattamente, sempre se è possibile farlo oggi, cosa succederà con le nuove regolamentazioni appena entreranno in vigore. Lo scenario che propongo è quello di un campo dove un gruppo svolge la propria attività, tutti gli associati al gruppo sono già muniti di assicurazione, ovviamente il peso dei modelli è compreso tra i 250 grammi e i 25 chili. Ecco le domande che pongo: I piloti dovranno avere l’attestato o l’essere associati ad un gruppo non lo rende necessario? Se servirà l’attestato a chi e come si richiede? Se qualcuno l’attestato già ce l’ha, è ancora valido? Ogni modello dovrà essere registrato? Se si, dove? Come? Da chi? Ci sarà bisogno del transponder? Se si, uno solo da spostare da modello a modello oppure ogni transponder sarà “legato” ad un particolare modello? Dovranno essere rispettate limitazioni di quota e distanza? Se si quali (250 – 70)? Chi avrà facoltà di controllo, G.d. F. Carabinieri? Probabilmente è presto per avere delle risposte chiare, ma il 2020 è domani. Grazie per la pazienza Edi |
28 novembre 19, 14:11 | #774 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
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| Citazione:
Possiamo sperare in una discreta semplificazione per le associazioni strutturate e, per quanto visto sopra, per l'attività in pendio...... Probabmente per queste attività non ci sarnno l' esame online, la registrazione di modelli e pilota e il trasponder...... Non si sa se servirà o meno l'attestato....se il tuo é a validità illimitata tienilo stretto.....se qualcuno lo ha perso e possibile avere duplicati...... Altro non so..... | |
28 novembre 19, 14:59 | #776 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
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| Citazione:
-Con l'ultimo regolamento ENAC dal 15/12/19 per condurre TUTTI i tipi di aeromodelli (a prescindere dal peso) è necessario l'assicurazione. Per il resto non cambia; altezza 70mt, distanza 200mt, lontano da centri abitati, CTR, ATZ, etc... Dal 01/07/20 entrerà in vigore il regolamento europeo EASA le regole cambiano: -Fino a 250gr nessun patentino (attestato di competenza), oltre scatta l'obbligo di conseguirlo con un test online di 40 domande a risposta multipla. I modelli verranno classificati in relazione al peso e caratteristiche (marcatura CE) Potranno essere acquisiti ulteriori step del patentino per l'utilizzo dei droni in zone critiche. Ci si dovrà dotare di transponder identificativo (non è ancora chiaro se uno per modello o uno solo nominale per pilota). I limiti di volo vengono allargati a 120mt in altezza e distanza "a vista", ulteriori limitazioni sono imposti dal tipo di classe appartenente e distanza da aeroporti o zone delimitate. Se il modello monta una telecamera sarà necessario una registrazione del proprietario per questione di privacy, a prescindere dal peso e/o categoria. EASA non fa più distinzione di fra uso ludico e professionale e nemmeno tra aeromodelli e droni tranne che ...per gli "aeromodellisti iscritti ad una associazione legalmente costituita" che al momento non sono riuscito a capire cosa si intenda e cosa comporta. Il riferimento sarà d-flight.it PS: non linciatemi, questa è una sintesi veloce e approssimativa, sulla rete sono presenti regolamenti e video molto più esplicativi | |
28 novembre 19, 14:59 | #777 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Messaggi: 935
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Per la precisione: duplicati e rinnovi vengono emessi a nuovo con nuovi numeri e date. Ne ho rinnovati o duplicati un bel po'..... L' attestato servirà ancora per gli stessi scoppi attuali: superamento dei limiti standard nelle zone segregate, ottenimento e rinnovo tessera FAI, partecipazione a manifestazioni. Così mi era stato detto, però in sette mesi si può cambiare idea.... |
28 novembre 19, 15:00 | #778 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005
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28 novembre 19, 18:44 | #779 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
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Per quanto riguarda la quota in pendio, dato che dovrebbe essere una regolamentazione emanata da enac, mi aspetto che sia di tipo aeronautico e cioè 70m dall'ostacolo più alto nel raggio di 1Km o chi per lui. altrimenti darebbero l'impressione di fare le cose a casaccio |
28 novembre 19, 19:11 | #780 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2003
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L'assicurazione non è obligatoria sempre, solo se si vola ad una altezza superiore a 70 metri ecc... Art. 35 Generalità 1. L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare la precedenza a tutti. 2. L’aeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le eventuali autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando. 3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se: a) gli aeromodelli hanno le seguenti caratteristiche: 1) massa operativa al decollo minore di 25 kg; 2) massima superficie alare di 500 dm2 ; 3) massimo carico alare di 250 g/dm2 ; 4) massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3 ; o massima potenza totale dei motori elettrici 15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW; 5) a volo libero o a volo circolare vincolato; 6) aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i bruciatori non superiore a 5 kg; e b) l’attività rispetta i seguenti requisiti: 1) sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici; 2) sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni; 3) al di fuori dell’ATZ di un aeroporto, oppure ad una distanza superiore a 5 Km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto; 4) al di fuori dei CTR; Regolamento MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 3 pag. 35 di 37 5) al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite. 4. Nel caso non siano soddisfatti uno o più criteri del precedente comma 3, le attività degli aeromodelli devono svolgersi all’interno delle aree istituite dall’ENAC per le attività aeromodellistiche oppure, in alternativa, in spazi aerei segregati. Permane l’obbligo dell’attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato dall’Aero Club d’Italia nei casi di voli ad altezze superiori a 70 m AGL. Nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al comma 3a), l’operatore deve avere almeno 18 anni e deve essere titolare dell’Attestato di aeromodellista rilasciato dall’Aero Club d’Italia. Citazione:
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