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Vecchio 03 luglio 07, 09:08   #21 (permalink)  Top
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Si, sono stato magnanime... o fesso<_<
Il fatto e' che gli acquisti tramite rete hanno lo svantaggio del contatto indiretto basato solo su fiducia e correttezza e far valere i miei diritti mi sarebbe costato molto intermini di tempo e impegno- e forse soldi-, quindi ho lasciato perdere...
E' chiaro che il cliente non si acquisisce (era il mio primo acquisto da loro!) ne si mantiene così. E in un mercato gia' difficile come il nostro, io negoziante ne terrei conto, visto che il modellista e' anche un po' abitudinario e se si trova bene continua a comprare li (e spende sempre piu' di quanto ami confessare)
Ecco perche' da anni continuo a comprare e far comprare da Andy's, nonostante le difficolta' della lingua... ci si comunica meglio che con alcuni, assolutamente non tutti, venditori italiani.

Ultima modifica di airdemon : 03 luglio 07 alle ore 09:11
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Vecchio 03 luglio 07, 11:00   #22 (permalink)  Top
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giusto per intendere come vanno le cose:

Il sito ti ha fatto una proposta di concludere il contratto e tu l'hai accettata: offerta - accetazione

(tutti gli articoli si rifersicono al Codice civile italiano, LIBRO QUARTO, delle obbligazioni)

Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.


Dunque voi avete concluso il contratto. Teoricamente potresti pretendere la radio e lui il prezzo.
Ma il negozio può annullare il contratto per errore:

Art. 1427 Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).


In più:
Art. 1428 Rilevanza dell'errore
L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.


L'errore é essenziale :
Art. 1429 Errore essenziale
L'errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso (122);
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto (1969).


Al capoverso 2, si dice come errore essenziale "della prestazione [...] deve ritenersi determinante del consenso.
Dunque il negoziante ha concluso il contrato sbagliandosi sulla prestazione-contro prestazione (ovvero il prezzo richiesto).

Per l'azione di annullamento, la sezione III recita:
Art. 1441 Legittimazione
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
L'incapacità del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.


Dunque, il negozio può ritenersi legittimo ad annullare il contratto, ma in più deve risarcirti dei danni:

Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidità
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (1308).



Però, come già detto in precedenza, ci vuole la buona fede:

Art. 1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).


Ora si fa un ragionamento giuridico su quest'articolo, che semplificando al massimo é questo: tutte le persone corrette, con una esperienza tale come la tua nel campo modellistico, non avendo interessi terzi ed applicando una giusta attenzione cosa avrebbero capito??
Probabilmente, in un caso del genere, il giudice (prutroppo e lo sottolineo) darebbe ragione al negoziante, dicendo che tu sapevi della clausula viziata e quindi hai approfittato di questo per concludere il contrato viziato in errore.


Quindi riassumendo con parole povere: concludi il contratto, porti via la radio, lui invalida il contratto, dovete restituirvi le prestazioni, gli chiedi dei danni, ma lui ti oppone la cattiva fede tua dunque non ti da nulla.

Ragazzi, questa é la legge, che non sempre basta leggerla ma bisogna interpretarla, basandosi su come i tribunali la applicano. Infatti, troppo spesso ai profani si dice che la legge é legge, ma molte volte quest'ultima non é chiara ed una pura interpretazione letteraria non é più sufficiente.
Si guarda allora l'interpretazione storica (per vedere cosa intendevano i cretatori della legge) e se non si arriva a risalire a tale interpretazione si segue l'interpretazione giudiziaria, che nel tempo può cambiare.

Lo so e capisco perfettamente la tua rabbia, ma la legge funziona così, e tante volte crediamo di essere protetti quando invece....


Ora, aggiungo che se il negozio ha lasciato il prezzo dell'altra radio ancora 10 giorni, e tu potessi dimostrarlo, allora le cose cambiano. In questo caso il negoziante é negligente e di mala fede.
In ogni caso dovete restituirvi le prestazioni ma potrai ottenere i danni, che un giudice ragionevole stimerebbe al minimo necessario per concludere il contratto con un altro negoziante (quindi quello che ti manca)...

concludendo ti assicuro che per ovviare a tutta questa procedura, lunga e spesso costosa, i giudici danno possibilità al negozio di non darti assolutamente la merce in modo tale da non dover fare annullare il contratto con le eventuali beghe della restitutzione. Si passa quindi subito all'analisi dei danni con le relative buone e cattive fedi...

Mi spiace per come sia andata, immagino la rabbia e la disonestà del negoziante... lascia perdere come giustamente hai fatto che ne ricavi in denaro e tempo... se invece é una questione di principio...
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 07, 11:15   #23 (permalink)  Top
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Grazie Lele dei chiarimenti.
Rimane il fatto che il professionista e' il negoziante (l'acquirente, ripeto, puo' essere un pivello! o deve studiare marketing modellistico prima di comprare?).

La domanda pura e semplice e' questa: deve il venditore rispettare il prezzo esposto?

A quanto pare no!

Siamo proprio ben messi

Ah, la bella Italia................................
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Vecchio 03 luglio 07, 11:36   #24 (permalink)  Top
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il prezzo DEVE essere rispettato nei casi in cui:
a) il prezzo sia giusto
b) il prezzo esposto sia viziato d'un errore non disproporzionato (ti prevali del fatto che per te il prezzo era giusto)
In quel caso, puoi esigere il prezzo esposto.

Nel caso in cui l'errore sia disproporzionato:
a) il prezzo non é rispettato se l'acquirente é a conoscenza dell'errore o se tutte le persone ragionevoli messe al suo posto avrebbero dovuto capire l'errore, dunque deve essere protetto nella sua buona fede.
b) l'acquirente deve essersi basato sull'errore ed in cattiva fede aver concluso il contratto.

Il nocciolo della questione rimane dunque uno e soltanto: tutte le persone, messe al tuo posto, con il tuo sapere modellistico (àttenzione perché é differente tra una persona che come hobby gioca a scacchi e una che fa modellismo, quest'ultima a nozioni in più che purtroppo in questo caso giocano a suo sfavore) avrebbero dovuto accorgersi dell'errore??

Se si --> contratto invalidato dal negoziante, alcun danno per te.
Se no --> contratto invalidato dal negoziante, riascrimento danno equivalente più o meno a ciò che ti manca per concludere un nuovo contratto con il prezzo pieno (qui si sanziona l'innaccuratezza del negoziante).

Sembra strano, ma purtroppo tutti i diritti europei ragionano in questo modo.... lo so, mi spiace...
fossi io il negoziante, come giâ detto, avrei dato la radio: tu saresti stato felice, in più li avresti considerati molto onesti e consigliati a tutti i tuoi amici... Cosi non puoi che fare (giustamente) pubblicità negativa!!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 07, 11:48   #25 (permalink)  Top
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Sottoscrivo praticamente tutto, tranne il fatto che l'acquirente debba essere considerato esperto a tutti i costi ed essere messo in causa.

Quel sito e' aperto a tutti, anche un ragazzino alle primissime armi e' libero di fare un acquisto senza vedersi cambiate le carte in tavola. E' un diritto che dovrebbe prescindere dal grado di competenza dell'acquirente (del resto io potrei dire che non ne capisco niente... negamelo!).

Secondo me e' come dire che se uno ti ha dato un pugno e' meno colpevole perche' tu avevi fatto karate ed eri in grado di difenderti: chi ti ha menato mica conosceva la tua preparazione fisica...

Lo so che la legge non e' uguale per tutti e le interpretazioni di un giudice variano, ma tutto questo non e' affatto consolante...
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Vecchio 03 luglio 07, 11:53   #26 (permalink)  Top
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l'esempio non quadra tanto... se tu truffi un commercialista, (non lo sai ma viene fuori al processo) l'infrazione é la stessa che se tu truffassi una vecchietta di paese, ma avrai riduzione della pena perché il commercialista é una persona reputata attenta sulle transazioni finanziarie e se avesse prestato la giusta attenzione avrebbe potuto/dovuto accorgersi... la vecchietta no....

Cmq, le tue obiezioni sono lecite... questo modo di fare é molto criticato, un po' ovunque, ma nessuno per il momento intende cambiarlo...
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Vecchio 03 luglio 07, 12:21   #27 (permalink)  Top
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Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Intervengo non in qualita' di esperto di materia giuridica, ma in quanto gestore di molti siti di e-commerce (tra la'ltro anche modellistici)

Ho letto con interesse la discussione.

Credo che alla fine il negoziante sia stato abbastanza corretto.
Quasi nessun sito di e-commerce ha una gestione delle giacenze in real-time.
Se avesse voluto essere piu' subdolo, accortosi dell'errore di prezzo, avrebbe potuto semplicemente affermare che l'ultimo pezzo del prodotto era stato venduto in negozio prima del ricevimento dell'ordine on-line e che non ne aveva piu' di disponibili (e che non era piu' in grado di procurarsene) e quindi.... nessuna proptesta possibile.....

Bugia, ma forse avrebbe scatenato meno ire. Puo' capitare un errore. Normalmente si cerca di venire ad un accordo (proponendo magari un ulteriore sconto) ma non credo che nessun negoziante (e non lo farebbe nemmeno nesusno di noi) venderebbe rimettendoci magari una cifra anche abbastanza sostanziosa.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 07, 13:10   #28 (permalink)  Top
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@ Lele
...si ma il commercialista e' una figura professionale e come tale ha certe competenze inerenti il suo ruolo, ben diverso dall'acquirente/consumatore che ha tutto il diritto di essere non specificamente competente (senno dovrebbe essere competente in tutto cio' che acquista dalle scarpe ai pomodori ai televisori: abbastanza assurdo!)
@ druffo
Un accordo con sconto ci sarebbe stato, modo elegante e corretto di uscirne...
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Vecchio 03 luglio 07, 15:39   #29 (permalink)  Top
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ogni volta bisogna fare un'analisi della situazione... se ad esempio tu comperassi un PC via internet (mettiamo che non ne capisci nulla) allora potresti dire che eri inesperto e quindi prevalerti del tuo errore non accorgendoti del prezzo "un po' troppo inferiore"... in questo caso gioca.


Attenzione, una via d'uscita potresti averla nel tuo caso: é difficile per il negoziante che possa dimostrare le tue nozioni modellistiche.
Infatti se uno va a comperare una radio potrebbe essere benissimo alle prime armi e quindi non intendersi del prodotto... da questo punto di vista sei tutelato a pieni effetti.

Se invece comperassi... che ne so una fascia del pistone del motore a scoppio, probabilmente, il fatto che tu abbia aperto il motore e trovato il problema ti mette in una situazione maggiore (per le nozioni) rispetto a quello che porta il motore in negozio dicendo che non funziona piû

il mio discorso era presentare la legislazione... poi ci sono varie sfaccettature che puoi applicare, a questo servono gli avvocati: cercare come girare la frittata a tuo favore...
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Vecchio 03 luglio 07, 15:42   #30 (permalink)  Top
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dimenticavo... chiaro é che più la differenza é grande, più la tuoa bona fede cade...

Se mi si presenta la mostruosa futaba (non ricordo il nome, ma quella con il display a colori, 14 canali) al prezzo di 60 euro, anche il più sprovveduto dovrebbe accorgersi che qualche cosa non funziona...
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