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Personal Jesus 26 aprile 20 16:25

Non avevo letto il passaggio relativamente alla registrazione del solo pilota e non del mezzo.

Se fosse vero sarebbe l'abolizione, non nella forma ma nei fatti sì, della figura dell'aeromodellista e di tutto quello che ci gira attorno.

mgonline 26 aprile 20 17:03

Grazie mille... Ma quindi mi confermate definitivamente che il pezzo di carta che ho in mano io è equivalente a quello di mio fratello nonostante lui abbia speso tanto e faticato tanto per arrivare ad avere l'attestato?

Comunque si se è così è davvero il classico disastro "all'italiana"...

OT. Io ho preso patente auto fine anni '90 e rientro tra quelli che non han potuto godere dei privilegi vecchia patente (soprattutto guida motocicli > 150cc)

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alexp2 26 aprile 20 17:09

per ora i requisiti necessari per l'aeromodellista sono chiari...


b) l’attività rispetta i seguenti requisiti:
1) sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;
2) sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni;
3) al di fuori dell’ATZ di un aeroporto, oppure ad una distanza superiore a 5 Km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
4) al di fuori dei CTR;
5) al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite
obbligo di assicurazione.

Nel caso non siano soddisfatti uno o più criteri del precedente comma 3, le attività degli aeromodelli devono svolgersi all’interno delle aree istituite dall’ENAC per le attività aeromodellistiche oppure, in alternativa, in spazi aerei segregati. Permane l’obbligo dell’attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato dall’Aero Club d’Italia nei casi di voli ad altezze superiori a 70 m AGL.
Nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al comma 3a), l’operatore deve avere almeno 18 anni e deve essere titolare dell’Attestato di aeromodellista rilasciato dall’Aero Club d’Italia

mgonline 26 aprile 20 19:50

Grazie @alexp2 per i chiarimenti.

Chiedo solo conferma di un passaggio... Tu scrivi di attestati rilasciati da aeroclub italia ma non è quello riportato nell'art. 20 del regolamento Enac dicembre 2019.

Nel regolamento leggo


Attestato di Pilota di APR (Operazioni Non Critiche) 1. Per la conduzione di APR di massa operativa al decollo minore di 25 kg per Operazioni non critiche in condizioni VLOS è necessario il possesso dell’Attestato di Pilota di APR (Operazioni non Critiche), rilasciato a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online svolto su un portale web dedicato dell’ENAC.

Che sarebbe l'attestato che ho conseguito qualche giorno fa.



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alexp2 27 aprile 20 10:02

Citazione:

Originalmente inviato da mgonline (Messaggio 5190940)
Grazie @alexp2 per i chiarimenti.

Chiedo solo conferma di un passaggio... Tu scrivi di attestati rilasciati da aeroclub italia ma non è quello riportato nell'art. 20 del regolamento Enac dicembre 2019.

Nel regolamento leggo


Attestato di Pilota di APR (Operazioni Non Critiche) 1. Per la conduzione di APR di massa operativa al decollo minore di 25 kg per Operazioni non critiche in condizioni VLOS è necessario il possesso dell’Attestato di Pilota di APR (Operazioni non Critiche), rilasciato a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online svolto su un portale web dedicato dell’ENAC.

Che sarebbe l'attestato che ho conseguito qualche giorno fa.



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"Nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al comma 3a)"

quindi peso maggiore a 25 kg servirà patentino..

MAXZANI 27 aprile 20 12:52

L'attestato di aeromodellista e' un altro documento.......riguarda solo gli aeromodelli......

MAXZANI 27 aprile 20 12:54

Citazione:

Originalmente inviato da alexp2 (Messaggio 5191019)
"Nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al comma 3a)"

quindi peso maggiore a 25 kg servirà patentino..

Sopra i 25 kg e se volando in zona segregata vuoi poter usufruire dei limiti piu' ampi di quota e distanza che potrebbe avere.....

alexp2 27 aprile 20 20:27

Citazione:

Originalmente inviato da MAXZANI (Messaggio 5191053)
Sopra i 25 kg e se volando in zona segregata vuoi poter usufruire dei limiti piu' ampi di quota e distanza che potrebbe avere.....

si esatto...:wink:

bluedark1968 14 giugno 20 00:10

REGOLAMENTO MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Edizione 3 del 11 novembre 2019 SEZIONE
 
Riporto la documentazione ENAC in mio possesso che dovrebbe essere la più aggiornata in attesa di eventuali limitazioni da parte di EASA

REGOLAMENTO MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Edizione 3 del 11 novembre 2019
SEZIONE VII
Aeromodelli Art. 35
Generalità

1. L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare la precedenza a tutti.

2. L’aeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le eventuali autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando.

3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se:

a) gli aeromodelli hanno le seguenti caratteristiche:
1) massa operativa al decollo minore di 25 kg;
2) massima superficie alare di 500 dm2 ;
3) massimo carico alare di 250 g/dm2 ;
4) massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3 ; o massima potenza totale dei motori elettrici 15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW;
5) a volo libero o a volo circolare vincolato;
6) aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i bruciatori non superiore a 5 kg; e
b) l’attività rispetta i seguenti requisiti:

1) sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;

2) sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni;

3) al di fuori dell’ATZ di un aeroporto, oppure ad una distanza superiore a 5 Km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;

4) al di fuori dei CTR;


Regolamento MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 3 pag. 35 di 37 5) al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite.

Nel caso non siano soddisfatti uno o più criteri del precedente comma 3, le attività degli aeromodelli devono svolgersi all’interno delle aree istituite dall’ENAC per le attività aeromodellistiche oppure, in alternativa, in spazi aerei segregati. Permane l’obbligo dell’attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato dall’Aero Club d’Italia nei casi di voli ad altezze superiori a 70 m AGL.

Nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al comma 3a), l’operatore deve avere almeno 18 anni e deve essere titolare dell’Attestato di aeromodellista rilasciato dall’Aero Club d’Italia.
5. In presenza di traffico interferente di altro utilizzatore dello spazio aereo, l’aeromodello non ha diritto di precedenza e deve essere portato ad una altezza di sicurezza tale da non interferire con l’altro aeromobile.
6. L’aeromodellista deve rispettare le eventuali disposizioni emesse dalle amministrazioni locali competenti.
7. Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate.
8. Le manifestazioni aeromodellistiche e l’esercizio degli aeromodelli nel corso delle manifestazioni aeromodellistiche devono essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni emesse dall’Aero Club d’Italia.
9. Non rientrano nelle prescrizioni del presente Regolamento, gli aeromodelli a volo libero classe FAI F1 con massa minore a 1,5 kg, quelli a volo vincolato circolare e quelli utilizzati in luoghi chiusi, “spazio indoor”.

runnerfly67 14 giugno 20 11:51

Diciamo che fa ben sperare.


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