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| User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
Messaggi: 3.527
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Sezione V - Aeromodelli Art. 23 Generalità 1. Laeromodellista ai comandi dellaeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in modo che non possa arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo, inoltre è tenuto a mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare precedenza a tutti. 2. Laeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le eventuali autorizzazioni per lutilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando. possono volare nelle ore di luce diurna purché laeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con laeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici a condizione che lattività non presenti alcun rischio a persone e cose. Tali attività possono essere effettuate in aree non popolate opportunamente selezionate dallaeromodellista, di raggio massimo di 200 m e di altezza non superiore a 70 m, e per le quali può assicurarne il controllo al fine di non causare rischio a persone e cose e fuori dalle ATZ e comunque ad una distanza di almeno 8 km dal perimetro di un aeroporto e dai relativi sentieri di avvicinamento/decollo. Devono inoltre essere rispettate le regole dellaria.pplicabili inclusa la capacità di see and avoid Le attività di volo possono essere effettuate anche in aree di altezza non superiore a 150 m e di raggio massimo di 300 m, purché laeromodellista sia titolare di una abilitazione al pilotaggio di aeromodelli radiocomandati rilasciata da una scuola certificata dallAero Club dItalia e siano rispettate le regole dellaria applicabili inclusa la capacità di see and avoid per laeromodellista e il rispetto del concetto di "to be seen dellaeromodello da parte degli altri aeromobili. Nel caso non siano soddisfatte una o più delle limitazioni di cui sopra, lattività di volo deveessere effettuata in spazi aerei regolamentati ( permanenti) o segregati (temporanei) 4. Lattività con aeromodelli con massa al decollo massima uguale o maggiore a 25 kg, o con un sistema di propulsione che non rientra nei limiti precedenti, è consentita ad aeromodellisti con unetà minima di 18 anni. Lattività deve essere svolta nelle ore di luce diurna, a unaltezza massima dal terreno tale da consentire allaeromodellista di mantenere un continuo contatto visivo con laeromodello senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici, in aree istituite da ENAC e riservate alle attività aeromodellistiche. Tali aree sono caratterizzate da spazi aerei regolamentati o segregati. E responsabilità dellaeromodellista assicurare che durante lattività in tali aree non ci siano persone ad esclusione di quelle necessarie per lo svolgimento dellattività. 5. Laeromodellista deve rispettate le eventuali disposizioni emesse dalle amministrazioni locali competenti. 6. Le manifestazioni aeromodellistiche e lesercizio degli aeromodelli nel corso delle manifestazioni aeromodellistiche devono essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni emesse dallAero Club dItalia. 7. Per le operazioni di aeromodelli spaziali (razzo modelli) non dotati di sistemi che ne permettano il controllo da parte dellaeromodellista deve essere richiesto lutilizzo dello spazio aereo allENAC (spazio aereo regolamentato o segregato). 8. Gli aeromodelli indoor non rientrano nelle previsioni del presente regolamento. |
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| UserPlus | Citazione:
inutile sproloquio. Quello si chiama PARCHEGGIO. Serve per parcheggiarci dei veicoli. Fine della caciara. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
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| User Data registr.: 06-12-2011 Residenza: Ferrara
Messaggi: 187
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Parlo per esperienza personale.. Cercare campi attrezzati? certo, sembra facile.. dalle mie parti i campi sono attrezzati solo a prendere dei soldi.. il presidente del campo vicino casa mia aumenta ogni anno la quota, da 50 euro di qualche anno fa siamo passati a 80, ed il campo è sempre lo stesso, e quando recentemente piove bisogna parcheggiare a 200 metri perchè lo stradello è uno stagno.. non hanno cambiato nulla ed è sempre uno schifo, però recentemente ho saputo che il signorino si fà le vacanze grazie ai nostri soldi.. bene.., e non è l'unico, la maggior parte dei campi in italia sono così.. senza corrente ne acqua.. si vola sull'erba quasi sempre mal ridotta o su rotoli di gomma pieni di grinze o di buche.. e questo lo chiamate campo attrezzato? quello "decente" più vicino a me si trova a Molinella.. bellissimo, nulla da dire.. ma mi ci vuole più di un'ora per arrivare.. ed è caro.. Eppure mi sono informato mi sono sbattuto per poter aprire un campo di volo, ma sembra una cosa impossibile, il cemento non lo vuole nessuno, allora mi tocca "comprare" un pezzo di terra per poterci fare quello che voglio.. ma purtroppo non sono paperon de paperoni.. quindi volo dove cacchio mi pare e a quel paese i pareri degli altri, ed è lo stesso consiglio che do a totoro. Ultima modifica di G-meter : 04 luglio 14 alle ore 15:38 |
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| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Messaggi: 2.993
| Non è solo questione di pareri degli altri ma di diritti... nello specifico il diritto di non dover rischiare di beccarsi un modello in testa o nelle caviglie perché qualcuno vola o gira con le macchinine dove gli pare.
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
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| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-08-2012 Residenza: Littoria
Messaggi: 1.024
| Citazione:
Pesa le parole prima di sparare... Poiché potresti TU non avere le capacità' per comprendere ciò che ti è' stato detto... Comunque, visto che insisti, eccoti qualche altra delucidazione.. Dopo di che rivolgiti agli avvocati ed ai poliziotti così' come li vorrai nel tuo immaginario.. Ogniqualvolta larea, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia lart. 2054 cod. civ., sia la legge n. 990/1969 sullassicurazione obbligatoria. La circostanza che accedano normalmente in luogo solo i soggetti appartenenti ad una o più categorie specifiche, o quelli che perseguano peculiari finalità, come i clienti di un supermercato, non consente di escludere che vi sia luso pubblico, volta che chiunque possa entrare a far parte di quella categoria o perseguire quelle finalità. Va soggiunto che le aree di parcheggio dei supermercati, ed in particolare degli ipermercati pur se rigorosamente private, quanto alla proprietà, al possesso od alla detenzione sono ormai divenuti luoghi di continuo ed intenso traffico veicolare, sicché non vi è ragione di escludere lapplicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale. Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione, con ordinanza n.17279/09 ha affermato il seguente principio di diritto: Larea di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato delledificio ove aveva sede lipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare laccesso dei veicoli (sbarra di ingresso) è da ritenere aperta alluso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. La circolazione automobilistica allinterno dellarea è pertanto soggetta ia alle norme dellart. 2054 cod. civ., sia alle norme della legge sullassicurazione obbligatoria della responsabilità civile, di cui alla legge n. 990 del 1969, la cui applicabilità presuppone, per lappunto, lapertura dellarea al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone. ERGO, attività diverse dall'originaria destinazione d'uso NON LE PUOI FARE...!!! E questa e' l'ultima volta che ti rispondo , visto che non tollero gratuite svalutazioni.. Se non ti soddisfa il forum vai dall'avvocato e paga la consulenza che gratuite non ne forniamo più...
__________________ EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36) | |
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| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-10-2013 Residenza: Casatenovo
Messaggi: 56
| Citazione:
Ci voleva tanto a citare subito questa sentenza? | |
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| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-10-2013 Residenza: Casatenovo
Messaggi: 56
| Citazione:
I posteggi se non presentano barriere o cancelli di sorta sono (bisogna poi vedere eventualmente la specifica convenzione edilizia) assimilabili ad aree pubbliche, quindi "LORO" (i proprietari del centro commerciale) non hanno alcun poter di decidere nulla ne di limitare gli accessi a chichessia, vigono le normative nazionali ed eventualmente di polizia locale. Quindi ci puoi posteggiare, o fare quel che vuoi, purchè non alteri la zona o la occupi in maniera permanente o semi permanente o limiti in maniera non necessaria l'utilizzo della area stessa da parte di terzi. Quindi, prima di parlare informati! Non si tratta di "usare la roba altrui", ma di conoscere vincoli e limiti di utilizzo di uno spazio ad uso pubblico. E' diverso! | |
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