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Vecchio 27 novembre 10, 11:30   #11 (permalink)  Top
Gran Decapo
 
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Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Dalla discussione "Il salame, l'osteria ecc"

SENTENZA - MOTIVI DELLA DECISIONE -

La domanda proposta dall’attore nei confronti del convenuto non può essere accolta.
I fatti di causa, come descritti dalle parti nei rispettivi atti e come sostanzialmente confermati dall’istruttoria orale ed in particolare dall’interrogatorio formale dell’attore escludono qualsiasi responsabilità del convenuto nella causazione dell’incidente che ha coinvolto l’attore.
L’attore, infatti, dopo essersi offerto di aiutare il convenuto, che invano stava tentando di avviare il motore del proprio aeromodello, si è procurato un avviatore elettrico attraverso il quale è riuscito ad accendere il motore del velivolo. L’accensione del motore ha provocato uno spostamento dell’ aero- modello che, poggiato su di un cavalletto, era trattenuto dal convenuto il quale, tuttavia, non è riuscito, con la sola forza delle braccia, a tenerlo sufficientemente fermo tanto che l’elica ha urtato contro la mano dell’ attore provocandogli i danni descritti in atto di citazione. Orbene, può ritenersi un fatto notorio che la forza umana, quanto quella impiegata dal convenuto per trattenere fermo l’aeromodello, per sua intrinseca natura non è stabile, non è costante, ragion per cui era ampiamente prevedibile che all’accensione del motore l’aeromodello potesse subire un movimento a causa della forza meccanica dallo stesso prodotta. Non può, quindi, essere definito negligente il convenuto la cui forza è stata sopraffatta, seppur per qualche istante, da quella del motore mentre è stato sicuramente poco prudente l’attore che nel mettere in moto il motore non ha tenuto le mani ad una distanza di sicurezza dall’elica.
Del resto l’attore non può essere considerato persona inesperta essendo stato rappresentante presso un Aero Club e le stesse regole contenute nel volume “La sicurezza nell’impiego degli aeromodelli radiocomandati – raccomandazioni” edito dall’Aero Club d’Italia FIAM nel gennaio 2004 ( cfr. doc. 1 fascicolo convenuto) che prescrivono specifiche regole prudenziali nell’ accensione dei motori (pag. 19) (omessa la pag. 18?) ed il cui rispetto probabilmente avrebbe scongiurato il verificarsi dell’ incidente per cui è causa, altro non sono che raccomandazioni di semplice buon senso.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda formulata dall’attore il quale, in base al criterio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare al convenuto le spese del giudizio……………………………


Il giudice ha condannato perche' l'attore e' stato "poco prudente" non perche' non ha rispettato il regolamento.
Il pistolotto sul regolamento serve solo a ribadire che detto regolamento non e' altro che " raccomandazioni di semplice buon senso" che rilevano in quanto l'attore e' "esperto" in quanto "essendo stato rappresentante presso un Aero Club" (quindi come avevo gia' detto in altro post piu' regolamenti e piu' divieni esperto e meno buon padre di famiglia)

Spero innanzitutto che l' attore non abbia avuto danni irreparabili.
Spero che abbia ricorso in appello (c'e' vasta materia)
Di certo alla prossima assemblea del mio club dovremo riconsiderare l'associazione alla federazione.
Ciao giobalde


Direi che la sentenza dimostra abbastanza chiaramente come i giudici decidano senza aver capito una mazza ( più o meno ) della reale causa dell'incidente.
Come tutti qui sanno, è evidente che il motore è partito col gas non al minimo e quindi si è spostato in avanti anche se, chi lo tratteneva stava facendo il suo lavoro.
La faccenda dell'ogiva, lo capisce anche un bambino, ma non il giudice, non conta niente, così come la raccomandazione di tenere le mani lontane dall'elica.
Mi risulta che la causa sia finita in giudizio per una serie di incomprensioni tra le parti, in particolare tra la parte lesa ed il presidente FIAM e questo non doveva succedere.
Ehstìkatzi non è collegato   Rispondi citando
 

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