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Vecchio 27 novembre 10, 08:55   #1 (permalink)  Top
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Trovato grazie.
Ciao giobalde
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Vecchio 27 novembre 10, 09:46   #2 (permalink)  Top
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Trovato grazie.
Ciao giobalde
Mio puoi dire dove trovarla che in rete S. Google on mi aiuta molto?
__________________
Saluti,
Giorgio.

"E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....."

Genoa Slope Soaring
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Bearish moderator! Handle with extreme care....
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Vecchio 27 novembre 10, 09:49   #3 (permalink)  Top
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Dalla discussione "Il salame, l'osteria ecc"

SENTENZA - MOTIVI DELLA DECISIONE -

La domanda proposta dall’attore nei confronti del convenuto non può essere accolta.
I fatti di causa, come descritti dalle parti nei rispettivi atti e come sostanzialmente confermati dall’istruttoria orale ed in particolare dall’interrogatorio formale dell’attore escludono qualsiasi responsabilità del convenuto nella causazione dell’incidente che ha coinvolto l’attore.
L’attore, infatti, dopo essersi offerto di aiutare il convenuto, che invano stava tentando di avviare il motore del proprio aeromodello, si è procurato un avviatore elettrico attraverso il quale è riuscito ad accendere il motore del velivolo. L’accensione del motore ha provocato uno spostamento dell’ aero- modello che, poggiato su di un cavalletto, era trattenuto dal convenuto il quale, tuttavia, non è riuscito, con la sola forza delle braccia, a tenerlo sufficientemente fermo tanto che l’elica ha urtato contro la mano dell’ attore provocandogli i danni descritti in atto di citazione. Orbene, può ritenersi un fatto notorio che la forza umana, quanto quella impiegata dal convenuto per trattenere fermo l’aeromodello, per sua intrinseca natura non è stabile, non è costante, ragion per cui era ampiamente prevedibile che all’accensione del motore l’aeromodello potesse subire un movimento a causa della forza meccanica dallo stesso prodotta. Non può, quindi, essere definito negligente il convenuto la cui forza è stata sopraffatta, seppur per qualche istante, da quella del motore mentre è stato sicuramente poco prudente l’attore che nel mettere in moto il motore non ha tenuto le mani ad una distanza di sicurezza dall’elica.
Del resto l’attore non può essere considerato persona inesperta essendo stato rappresentante presso un Aero Club e le stesse regole contenute nel volume “La sicurezza nell’impiego degli aeromodelli radiocomandati – raccomandazioni” edito dall’Aero Club d’Italia FIAM nel gennaio 2004 ( cfr. doc. 1 fascicolo convenuto) che prescrivono specifiche regole prudenziali nell’ accensione dei motori (pag. 19) (omessa la pag. 18?) ed il cui rispetto probabilmente avrebbe scongiurato il verificarsi dell’ incidente per cui è causa, altro non sono che raccomandazioni di semplice buon senso.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda formulata dall’attore il quale, in base al criterio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare al convenuto le spese del giudizio……………………………


Il giudice ha condannato perche' l'attore e' stato "poco prudente" non perche' non ha rispettato il regolamento.
Il pistolotto sul regolamento serve solo a ribadire che detto regolamento non e' altro che " raccomandazioni di semplice buon senso" che rilevano in quanto l'attore e' "esperto" in quanto "essendo stato rappresentante presso un Aero Club" (quindi come avevo gia' detto in altro post piu' regolamenti e piu' divieni esperto e meno buon padre di famiglia)

Spero innanzitutto che l' attore non abbia avuto danni irreparabili.
Spero che abbia ricorso in appello (c'e' vasta materia)
Di certo alla prossima assemblea del mio club dovremo riconsiderare l'associazione alla federazione.
Ciao giobalde
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Vecchio 27 novembre 10, 10:30   #4 (permalink)  Top
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Dalla discussione "Il salame, l'osteria ecc"

SENTENZA - MOTIVI DELLA DECISIONE -

La domanda proposta dall’attore nei confronti del convenuto non può essere accolta.
I fatti di causa, come descritti dalle parti nei rispettivi atti e come sostanzialmente confermati dall’istruttoria orale ed in particolare dall’interrogatorio formale dell’attore escludono qualsiasi responsabilità del convenuto nella causazione dell’incidente che ha coinvolto l’attore.
L’attore, infatti, dopo essersi offerto di aiutare il convenuto, che invano stava tentando di avviare il motore del proprio aeromodello, si è procurato un avviatore elettrico attraverso il quale è riuscito ad accendere il motore del velivolo. L’accensione del motore ha provocato uno spostamento dell’ aero- modello che, poggiato su di un cavalletto, era trattenuto dal convenuto il quale, tuttavia, non è riuscito, con la sola forza delle braccia, a tenerlo sufficientemente fermo tanto che l’elica ha urtato contro la mano dell’ attore provocandogli i danni descritti in atto di citazione. Orbene, può ritenersi un fatto notorio che la forza umana, quanto quella impiegata dal convenuto per trattenere fermo l’aeromodello, per sua intrinseca natura non è stabile, non è costante, ragion per cui era ampiamente prevedibile che all’accensione del motore l’aeromodello potesse subire un movimento a causa della forza meccanica dallo stesso prodotta. Non può, quindi, essere definito negligente il convenuto la cui forza è stata sopraffatta, seppur per qualche istante, da quella del motore mentre è stato sicuramente poco prudente l’attore che nel mettere in moto il motore non ha tenuto le mani ad una distanza di sicurezza dall’elica.
Del resto l’attore non può essere considerato persona inesperta essendo stato rappresentante presso un Aero Club e le stesse regole contenute nel volume “La sicurezza nell’impiego degli aeromodelli radiocomandati – raccomandazioni” edito dall’Aero Club d’Italia FIAM nel gennaio 2004 ( cfr. doc. 1 fascicolo convenuto) che prescrivono specifiche regole prudenziali nell’ accensione dei motori (pag. 19) (omessa la pag. 18?) ed il cui rispetto probabilmente avrebbe scongiurato il verificarsi dell’ incidente per cui è causa, altro non sono che raccomandazioni di semplice buon senso.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda formulata dall’attore il quale, in base al criterio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare al convenuto le spese del giudizio……………………………


Il giudice ha condannato perche' l'attore e' stato "poco prudente" non perche' non ha rispettato il regolamento.
Il pistolotto sul regolamento serve solo a ribadire che detto regolamento non e' altro che " raccomandazioni di semplice buon senso" che rilevano in quanto l'attore e' "esperto" in quanto "essendo stato rappresentante presso un Aero Club" (quindi come avevo gia' detto in altro post piu' regolamenti e piu' divieni esperto e meno buon padre di famiglia)

Spero innanzitutto che l' attore non abbia avuto danni irreparabili.
Spero che abbia ricorso in appello (c'e' vasta materia)
Di certo alla prossima assemblea del mio club dovremo riconsiderare l'associazione alla federazione.
Ciao giobalde


Direi che la sentenza dimostra abbastanza chiaramente come i giudici decidano senza aver capito una mazza ( più o meno ) della reale causa dell'incidente.
Come tutti qui sanno, è evidente che il motore è partito col gas non al minimo e quindi si è spostato in avanti anche se, chi lo tratteneva stava facendo il suo lavoro.
La faccenda dell'ogiva, lo capisce anche un bambino, ma non il giudice, non conta niente, così come la raccomandazione di tenere le mani lontane dall'elica.
Mi risulta che la causa sia finita in giudizio per una serie di incomprensioni tra le parti, in particolare tra la parte lesa ed il presidente FIAM e questo non doveva succedere.
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Vecchio 27 novembre 10, 11:01   #5 (permalink)  Top
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Direi che la sentenza dimostra abbastanza chiaramente come i giudici decidano senza aver capito una mazza ( più o meno ) della reale causa dell'incidente.
Come tutti qui sanno, è evidente che il motore è partito col gas non al minimo e quindi si è spostato in avanti anche se, chi lo tratteneva stava facendo il suo lavoro.
La faccenda dell'ogiva, lo capisce anche un bambino, ma non il giudice, non conta niente, così come la raccomandazione di tenere le mani lontane dall'elica.
Mi risulta che la causa sia finita in giudizio per una serie di incomprensioni tra le parti, in particolare tra la parte lesa ed il presidente FIAM e questo non doveva succedere.
Tutto ok hai perfettamente ragione sul fatto.
Ciao giobalde
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Vecchio 27 novembre 10, 12:45   #6 (permalink)  Top
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Direi che la sentenza dimostra abbastanza chiaramente come i giudici decidano senza aver capito una mazza ( più o meno ) della reale causa dell'incidente.
Come tutti qui sanno, è evidente che il motore è partito col gas non al minimo e quindi si è spostato in avanti anche se, chi lo tratteneva stava facendo il suo lavoro.
La faccenda dell'ogiva, lo capisce anche un bambino, ma non il giudice, non conta niente, così come la raccomandazione di tenere le mani lontane dall'elica.
Mi risulta che la causa sia finita in giudizio per una serie di incomprensioni tra le parti, in particolare tra la parte lesa ed il presidente FIAM e questo non doveva succedere.
nel caso specifico da quel che comprendo io, direi che comunque poco cambierebbe, perche se il motore e partito con accelleratore non al minimo, e comunque negligenza dell'esperto.. che sa' perfettamente che un motore va messo in moto al minimo, o al limite con qualche tacca, e che l'aeromodello va fissato ben saldo. soprattutto con motori di cilindrate importanti.

concordo con l'inutilita del discorso di tenere le mani lontane dall'elica... mettendo in moto diviene impossibile tenerle lontane, anche perche se non son le mani son le gambe, e' proprio la posizone in se che ti costringe a stare di fronte all'elica.
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Ciaooo da Fiorello.


https://www.facebook.com/fiorello.goletto

ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe...

Ultima modifica di gattodistrada : 27 novembre 10 alle ore 12:49
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Vecchio 27 novembre 10, 14:46   #7 (permalink)  Top
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nel caso specifico da quel che comprendo io, direi che comunque poco cambierebbe, perche se il motore e partito con accelleratore non al minimo, e comunque negligenza dell'esperto.. che sa' perfettamente che un motore va messo in moto al minimo, o al limite con qualche tacca, e che l'aeromodello va fissato ben saldo. soprattutto con motori di cilindrate importanti.

concordo con l'inutilita del discorso di tenere le mani lontane dall'elica... mettendo in moto diviene impossibile tenerle lontane, anche perche se non son le mani son le gambe, e' proprio la posizone in se che ti costringe a stare di fronte all'elica.
Come ho già scritto lo sappiamo tutti tranne il giudice che infatti non ne ha fatto cenno nella sua motivazione.
Per le esperienze personali che ho avuto posso dire che il fatto che il giudice capisca poco o niente di quello su cui deve decidere è la normalità, mi è anche capitato che abbia assunto una decisione opposta a quanto suggerito dal CTU ( Tecnico incaricato dal Tribunale ).
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Vecchio 27 novembre 10, 15:04   #8 (permalink)  Top
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Come ho già scritto lo sappiamo tutti tranne il giudice che infatti non ne ha fatto cenno nella sua motivazione.
Per le esperienze personali che ho avuto posso dire che il fatto che il giudice capisca poco o niente di quello su cui deve decidere è la normalità, mi è anche capitato che abbia assunto una decisione opposta a quanto suggerito dal CTU ( Tecnico incaricato dal Tribunale ).
A memoria IUDEX PERITUS PERITORUM anche perche' la sentenza la firma lui.
Ciao giobalde
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Vecchio 27 novembre 10, 18:18   #9 (permalink)  Top
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SENTENZA

Ne avevamo parlato qua: http://www.baronerosso.it/forum/mode...-italiana.html

Tralasciate l'inizio e andate direttamente al post #62, dove Estì chiarisce come andarono i fatti sul campo, fatti che riassumo qui di seguito:
  1. Il Signor A, proprietario del modello, sta cercando di avviare il motore senza successo.
  2. Il Signor B, suo amico modellista, si offre di aiutarlo nella messa in moto.
  3. Il Signor A accetta e si mette dietro a tenere il modello.
  4. Un terzo signore ha la radio accesa in mano.
  5. Il motore si mette in moto ed il modello scatta in avanti portando via una falange al Signor B che si era offerto di metterlo in moto.
  6. Il Signor B decide di citare in giudizio per danni il Signor A adducendo il motivo che quest'ultimo non avrebbe trattenuto sufficientemente con forza il modello impedendogli di partire in avanti.
  7. Presumibilmente (ma dagli atti non lo sappiamo) lo stesso Signor B avrà deciso di agire in giudizio anche nei confronti della compagnia assicurativa con cui il Signor A intratteneva una polizza di responsabilità civile verso terzi (polizza Fiam, pare).
  8. Il giudice ha respinto la richiesta di risarcimento del Signor B nei confronti del Signor A (e si pensa anche quella nei confronti dell'assicurazione del Signor A, ma ripeto, non lo sappiamo).
Se le cose sono andate così, secondo il mio modesto ed umile parere il giudice non poteva decidere diversamente posto che, come lo stesso ha correttamente rilevato:
- il Signor A (convenuto) non può essere ritenuto colpevole per il solo fatto di non essere riuscito a trattenere con forza il modello, posto che ognuno purtroppo ha la forza che si ritrova e che in ogni caso, e più in generale, la forza umana è di per sè instabile;
- è il Signor B (attore) che, se pur gentile nel tentare di aiutare l'amico, ha accettato di corre il rischio; rischio che tra l'altro avrebbe potuto essere evitato adottando un minimo di buon senso.

Non si sa come sia andata nel giudizio (sempre che ci sia stato) che ha visto il Signor B agire contro la compagnia assicurazione (polizza Fiam, pare) per il risarcimento del danno per responsabilità civile verso terzi, ma è facile immaginare che anche in quel caso la sua richiesta sia stata respinta.
Nel momento infatti in cui egli ha deciso di prendere parte all'evento, NON poteva più considerarsi TERZO rispetto ad esso. Ergo, nessun danno a terzi si è verificato e la compagnia assicurativa se ne è giustamente tirata fuori.

Nel 3d concludemmo che l'unica cosa sensata che avrebbe dovuto fare il Signor B, era quella di attivare la propria POLIZZA INFORTUNI.

Ultima modifica di sloper_marco : 27 novembre 10 alle ore 18:28
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Vecchio 27 novembre 10, 10:40   #10 (permalink)  Top
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