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se la regola la emana AeCI riguarda tutti, fiam o non fiam, almeno credo. |
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Ma di certo diventa vincolante per tutte le attività svolte sotto l'egida AeCI, e probabilmente diventa anche il canone del comportamento del "buon padre di famiglia" davanti ad un eventuale giudice. |
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io mi riferisco al volo in pendio. Il volo in pendio, è specificato, non può superare i 120 m di quota dal luogo di lancio ALL (Above Launch Level, coniamo l'acronimo) con o senza attestato. Questo non ha senso alcuno, è del tutto evidente. dopo cosa c'è? il penale? Cadi, come ti ricordano alla FIAM, nella inosservanza delle norme di sicurezza sulla navigazione, sempre che non sia successo niente. Devi morire, insomma. Quelli del pendio gli danno fastidio. Contiamo nà sega. Mica abbiamo il motore. Vuoi praticare l'aeromodellismo? Giù con le turbine e dai con gli elicotteri. L'importante è che il parcheggio delle macchine sia lontano, per non far pagare danni alle assicurazioni. ciao stefano ps: Per il VDS (volo da diporto sportivo) ho dato un occhio e mi pare che l'altezza massima siano circa 150 metri misurati rispetto al punto più alto nel raggio di 3Km, e 300 m nei fine settimana. Rispetto al punto più alto. Per cui para e delta, che in montagna direi proprio si trovano con frequenza, possono volare con serenità, volando in mezzo a valli di 6km di larghezza, posto che a tre ci sia una vetta 150 m più bassa di loro (300 nei week end). Comunque è meglio se ci guardi tu o gallina, non pratico il VDS e nemmeno i cieli più alti. A quel poco di volo a contatto con la natura che mi allietava la vita, dovrò rinunciare grazie alla spettacolare incompetenza della FIAM. Ma qualcuno si farà vivo, a forza di prendere dell'incompetente? |
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Adesso sai di cosa parlo, è inutile chiedere come imposto il fail safe perché viene utilizzato da rvosd solo per capire se si è perso segnale video e a quel punto bypassa il comando impartito dalla ricevente ed inizia la procedura di livellamento e ritorno a casa, chi fa fpv a poca distanza o comunque senza l'ausilio di autopilota deve impostare il failsafe come tutti, ovviamente tutto gas e un terzo di elevatore a picchiare... :fiu: |
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Ti assicuro che quello che ho scritto è vero parola per parola. L'edizione che ho sotto mano è citata come edizione 2010 ( settembre 2010). ti cito a memoria la frase inerente ai 120 m del volo in pendio: il mancato rispetto porterebbe a "inosservanza di norme sulla Sicurezza della navigazione" e sarebbe perseguibile ai sensi dell'art. 1231 del Cod. della Navigazione, sempre che il fatto non costituisca reato più grave e penalmente rilevante. Lo scrive la FIAM, anche se spero sia ancora una bozza. O la frase è indimidatoria a scopo misterioso o proprio verso quella direzione stanno puntando. E questo perchè voli con un aliante radioguidato in montagna? Non è accettabile. Non c'è buon senso, lo ripeto. C'è solo la volontà di far stirngere le chiappe a tutti. Specie a quelli del pendio, ponendo limiti assurdi improvvidi, contrari allo scopo stesso della categoria, senza che ne derivi un pur minimo legame con il fattore sicurezza. Anzi, è vero il contrario, si pone in difficoltà mezzo e pilota. Vero che AeC e FIAM non emanano leggi , ma se come temo questo va a finire nelle mani di Enac Enav, redatto ed inviato da parte della "nostra" associazione... Trovo assurdo proibilre la quota proprio a chi ne ha inerentemente bisogno, cioè agli gli alianti che volano senza motore, espressione tautologica, e che ricavano dal guadagno di quota la possibilità stessa di volare. In mezzo alle montagne, poi...a chi diavolo si fa danno con la quota che si raggiunge normalmente? Allucinante. Se esistesse il volo solitario fra le dune nel desero del Sahara arriverebbe un regolamento di Peracchi (Peracchi si può dire) che ne probirebbe la pratica in presenza di acqua da bere. |
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Definizione di aeromobile, secondo il citato codiece della navigazione aerea: 743. Nozione di aeromobile. Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dellENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Dato che i nostri giocattoli non sono destinati al trasporto di persone o cose, dato che non mi risultano leggi speciali sugli aeromodelli, dato che non conosco regolamenti ENAC che riguardino gli aeromodelli (ovviamente per questi ultimi due se qualcuno sa' indicarmi la fonte mi fa' un favore a dirlo) Non vedo cosa abbia a che fare il nuovo codice della navigazione con i nostri giocattoli. Quanto sopra senza fini polemici ma al solo scopo di conoscenza ed informazione. Ciao giobalde |
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