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Vecchio 07 agosto 09, 16:08   #1 (permalink)  Top
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...per fortuna che ho fatto il militare a Cuneo..avrebbe detto Totò..

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Aspettando Godot...

Nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) approvato con decreto ministeriale pubblicato nella GU n. 273 del 21-11-2008 - Suppl. Ordinario n.255: Il Ministero delle Comunicazioni - Piano Nazionale Ripartizione Frequenze

(PNRF_Marzo 2009\PNRF Gazzetta 24-10-08\05 note.doc)
Caro amico..peccato che non posso darle un nome..
lei continua in questi copia ed incolla..ma ad esempio tralascia ..a meno che mi sia sfuggito..che:
......
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.


Art. 31
Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.


Art. 32
Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all’Autorità le informazioni necessarie per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2.

2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell’infrazione accertata è notificata all’impresa, con l’intimazione di porre fine all’infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l’invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione dell’infrazione o della sua gravità. L’impresa può chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate all’impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.

4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso.

5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.

6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.


Art. 33
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell’imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell’allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;

b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate all’allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;

c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso;

d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

e) per fini statistici specifici;

f) per consentire all’Autorità di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.

2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 può essere richiesta prima dell’inizio dell’attività, né come condizione necessaria per la stessa.

3. Quando il Ministero o l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

Art. 34
.......bala.bla...e via dicendo...

..ora ...qui si capisce che la banda in oggetto puo' essere di TUTTI e di NESSUNO..salvo averne il titolo richiesto....quindi tutto quello che Lei scrive. perdoni ..la mia malignità..tende solo a sminuire ed ad arte quello che possa aver ottenuto la FIAM..vista poi la data della sua registrazione..ed per giunta coperta da un avatar.... (cosa lecita per carità!)...la cosa ripeto puzza solo come si dice a Roma di voler cercare il pelo nell'uovo e di buttarla in caciara..tanto non costa nulla..piu' casino c'è meglio stiamo....
Dopo tutto basterebbe aspettare che la FIAM faccia luce sul suo operato..per poi potrà sparare tutte le caz...ops ttte le osservazioni o critiche del caso.... se poi vuole usare il copia ed incolla..lo faccia al 100% e non solo per quello che a Lei fa comodo...aspettando Godot..
Orazio Guandalini

ps
.vede io...potrei incollarre .TUTTE ...le disposizioni riguardanti.. l'uso .e la concessione della 2,4...ma bloccherei il trhead visto che sono piu' di 100 pagine..che poi fra l'altro si rimandano (uso solo che Italiano) a certi articoli ..del vecchio decreto.2003.quindi la cosa non avrebbe fine.

mi creda..Lei li dovrebbe rileggere bene..bene TUTTI gli articoli..e i suoi rimandi..prima di postarne dei pezzi... che oltre che essere forvianti non chiariscono un bel nulla anzi..

....a..meno..che..a meno che Lei..non sia ..diciamo uno degli "stensori". di questo nuovo decreto.o... il Godot da cui pendere....(ME VIE' DA RIDE!)..e allora pronto a ritirare... la risata!..e a leggerLa con somma attenzione..sa gli esami non finiscono mai!

X...C. DE ROBERTIS...
..questo ti da non solo ragione...ma resta sempre valido il mio proverbio!..bastavano ...DUE QUATTRO RIGHE.
....(basta poco che c'è vò' dice uno spot TV!)....
__________________
....Absit invidia verbo....

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Vecchio 07 agosto 09, 16:54   #2 (permalink)  Top
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Non sono riuscito a leggere tutto, ma a giudicare dalla parte in rosso in alto, qui si parla di frequenze da concedere in uso a determinati operatori.
Le frequenze intorno ai 2.4 GHz sono per dispositivi a banda condivisa e comprendono sistemi wireless e blue thooth.
Ne consegue che se FIAM fosse un organismo che ottiene in concessione quella frequenza, questa non potrebbe più essere utilizzata dai sistemi suddetti.
Ora la legge italiana è famosa per autocontraddirsi, però la mia impressione è che il documento citato non sia perfettamente pertinente.

Ciao.
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Vecchio 07 agosto 09, 21:10   #3 (permalink)  Top
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Caro amico..peccato che non posso darle un nome..
lei continua in questi copia ed incolla..ma ad esempio tralascia ..a meno che mi sia sfuggito..che:
......
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

[U][COLOR="Red"]1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio
Guarda che i 2.4Ghz mica sono frequenze "assegnabili", l'articolo da te riportato non ha alcuna valenza nel caso in oggetto, anzi e' l'esatto opposto.
Ti immagini tutti i router wireless con frequenza assegnata per zona geografica per soggetto? ...si tratta di frequenze di *libero uso* e CONDIVISE.
Del resto quando compri un router, che fai vai al ministero a comunicare l'uso che vuoi farne?
npole non è collegato  
Vecchio 07 agosto 09, 21:54   #4 (permalink)  Top
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L'avatar di gattodistrada
 
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Invia un messaggio via MSN a gattodistrada
io proporrei di aspettare gli sviluppi della faccenda.. a settembre,
postare e ripostare.. regolamenti leggi articoli ed articoletti trovati per la rete, ha a mio avviso poco senso, potrebbero essere proposte, o riporti di notizie non precise ecc..ecc l'unica cosa che fa fede e' la gazzetta ufficiale.. (quella catacea) e basta.
il resto genera soltanto confusione su confusione.
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Ciaooo da Fiorello.


https://www.facebook.com/fiorello.goletto

ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe...
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Vecchio 07 agosto 09, 22:17   #5 (permalink)  Top
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io proporrei di aspettare gli sviluppi della faccenda.. a settembre,
postare e ripostare.. regolamenti leggi articoli ed articoletti trovati per la rete, ha a mio avviso poco senso, potrebbero essere proposte, o riporti di notizie non precise ecc..ecc l'unica cosa che fa fede e' la gazzetta ufficiale.. (quella catacea) e basta.
il resto genera soltanto confusione su confusione.
su questo gatto mi trovi d'accordo ma se si voleva andare a fondo della cosa
..dopo tutto bastava leggere questa..


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Testo del decreto 28 maggio 2003, concernente: "Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni" integrato con le modifiche del nuovo decreto 4 ottobre 2005
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Radio Local Area Network (di seguito denominate "Radio LAN" o "R-LAN")»: un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0-2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz (brevemente bande a 5 GHz)»;

b) «access point»: strumento di accesso per un numero variabile di utenti tra la rete Radio-LAN e la struttura di rete di telecomunicazioni;

c) «codici di abilitazione e identificazione»: codici forniti dall'impresa autorizzata all'abbonato per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point;

d) «autorizzazione generale»: un'autorizzazione che è ottenuta su semplice dichiarazione di inizio attività.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 2
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento fissa le condizioni per il conseguimento dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in modalità fissa e nomadica. in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali.

2. Ai fini della limitazione delle interferenze dannose ad altri servizi previsti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, gli access point operanti nella banda 5.150-5.350 MHz possono essere installati all'interno di edifici secondo le caratteristiche tecniche di cui alla nota 184 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze come modificato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003.
Art. 3
Procedura per il conseguimento dell'autorizzazione generale
1. La fornitura del servizio di cui all'art. 2 subordinata ad un'autorizzazione generale secondo le condizioni di cui all'art. 6.

2. Il soggetto che intende fornire il servizio di cui all'art. 2, avente sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in altri Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nel settore disciplinato dal presente provvedimento, farà comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», una dichiarazione comprensiva di tutte le informazioni
necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'art. 6.
La predetta dichiarazione, che deve attenersi a quanto indicato nell'allegato A) al presente decreto, costituisce denuncia di inizio attività e dà titolo ad avviare il servizio contestualmente alla sua presentazione.

3. Il soggetto richiedente allega alla dichiarazione la documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) della delibera dell'Autorità n. 467/00/Cons. Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni all'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni, puo' presentare la dichiarazione facendo riferimento alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità.

4. I soggetti autorizzati sono obbligati all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le disposizioni della delibera dell'Autorità n. 236/0l/Cons e successive modificazioni.

5. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente articolo, comunicano entro trenta giorni al Ministero ogni variazione delle informazioni contenute nella stessa e nella relativa documentazione allegata.
Art. 4
Contributi
1. I diritti amministrativi imposti ai soggetti autorizzati ad offrire il servizio di cui all'art. 2 coprono esclusivamente i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale.

2. La misura di tali contributi sarà fissata con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti.
Art. 5
Validità e cessione dell'autorizzazione generale
1. L'autorizzazione generale di cui all'art. 3 ha una durata non superiore a nove anni a decorrere dalla data di notifica della dichiarazione di cui al medesimo articolo ed è rinnovabile, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

2. La scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione generale.

3. L'autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza l'assenso del Ministero volto a verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'impresa cessionaria, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima.
Art. 6
Condizioni dell'autorizzazione generale
1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, è tenuto a soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'utilizzazione di apparecchiature conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 268, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;

b) la sicurezza della rete contro l’accesso non autorizzato conformemente alla normativa in materia, la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall’inizio dell’attività; a tal fine l'interconnessione tra reti Radio-LAN ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni; è ammesso il collegamento tra gli access point appartenenti al medesimo operatore nonché ad operatori distinti a condizione che, in quest’ultimo caso, trattandosi di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le regole in materia ed in particolare le esigenze ai fini di giustizia alla medesima Radio-LAN limitatamente all'ambito geografico locale definito all'art. 2, comma 1 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

c) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni stabilite ed a fini statistici;

d) il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le emissioni elettromagnetiche;

e) l'utilizzazione delle frequenze di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) esclusivamente secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con l'esclusione di utilizzo delle medesime per scopi di interconnessione;

f) l'assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e successive modifiche;

g) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità e alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;

h) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;

i) il pagamento dei contributi, ove previsti;

j) la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove applicabile in funzione della tipologia del servizio offerto;

k) l'adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point;

l) il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 7, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997;

m) il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC;

n) il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva
concorrenza.
2. In particolare il soggetto di cui al comma 1 è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE ed alle successive modificazioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, quando recepita nell'ordinamento nazionale, che disciplinano gli aspetti legati alla sicurezza ed alla riservatezza delle reti e dei servizi.
Art. 7
Controlli e verifiche - Disposizioni sanzionatorie -
Conciliazione e risoluzione delle controversie
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono procedere all'attuazione di controlli periodici per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente decreto.

2. In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni generali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 13 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

3. Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie sono disciplinate dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio di fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni mediante l'impiego delle frequenze 2.400-2.483,5 MHz, cessano la sperimentazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

2. I titoli abilitativi di cui al presente decreto verranno adeguati alla normativa comunitaria in corso di recepimento di cui alle premesse, in materia di comunicazioni elettroniche.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
..................

....e non poteva passare per la testa che la FIAM abbia potuto ottenere il tutto in base a quello che sopra è scritto?...

...poi fate la vs pace...
OG
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Vecchio 07 agosto 09, 22:48   #6 (permalink)  Top
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......
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

(omissis)

Art. 34
.......bala.bla...e via dicendo...

... gli articoli 17...98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, fanno parte del TITOLO II, e si applicano esclusivamente alle "Reti e Servizi di Comunicazione Elettronico ad uso Pubblico".

... mentre nel caso nostro (aeromodellisti Giga-Aspiranti ), si applica in particolare il TITOLO III: "Reti e Servizi di Comunicazione Elettronico ad uso Privato", comprendente gli articoli 99...125... oltre ovviamente alla parte generale (artt. 1...16).

Invece il decreto 28 maggio 2003 si applica alla fornitura pubblica di accesso alle reti radio-lan (per intenderci Wi-Fi); infatti fa esplicito riferimento a dispositivi come access-point, ecc... e non è ancora (per fortuna) il notro caso...

Scusami Oggo non ce l'ho con te , era solo per fare un po' di chiarezza!

Credo anche che (mia opinione modestissima...), davanti alle autorità di controllo e giudiziaria, conti ben poco sventolare un comunicato di una federazione (anche se accreditata e importante come la FIAM)... qui l'unica cosa che ci può veramente tutelare è un bell'articolo pubblicato sulla G.U., quindi aspetterei quantomeno un comunicato FIAM che però sia MOOOLTO preciso quanto a riferimenti normativi... poi si potrà vederci un po' più chiaro... e comunque sarebbe utile un'ulteriore attenta verifica

P.S.: ciao a tutti!!!

Ultima modifica di VoloRadente : 07 agosto 09 alle ore 22:54
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Anch'io so da "voci certe".....che quello riportato sul sito della FIAM non è proprio conforme alla realtà dei fatti

Sono sicuro che a breve avremmo un nuovo comunicato.......

Ormai non ci resta che aspettare e fare delle buone Vacanze.

Ciao a tutti
Fabio
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Aspettiamo del resto nella vita ci vuole Pazienza per riuscire nelle cose.
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Ciao e Buone Vacanze a Tutti io la prima parte le ho finite ora incomincio la second aparte
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Vecchio 11 agosto 09, 17:19   #9 (permalink)  Top
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Messaggi: 1.135
166 Post per essere al punto di partenza...

Mi pare di leggere le pagine di due anni fa, quando si diceva che a fine 2007 si sarebbe saputo qualcosa.

Ho paura che prima che tutto venga chiarito, sarà già in commercio un nuovo sistema TX/RX e che renderà obsoleto il 2.4... Già, ma dovrà essere omologato e legalizzato...

Tanto noi siamo bravi ad aspettare...
Tra un po' poi passerà anche la crisi economica, basta aspettare...
Ci sono migliaia di cassa integrati, anche loro aspettano...

Qualcuno disse che il tempo è denaro.

Scusate lo sfogo.

Comunque ho messo il modulo, notificato, nel cassetto.

A proposito sbaglio o il TM8 2,4 non può essere usato in combinazione con la FF9, detta anche 9 C (meno male che ho anche una T9Z) ?
__________________
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato  
Vecchio 12 agosto 09, 00:03   #10 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
 
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Già postato in altro thread.

Posso anticiparvi due cose:

1) il comunicato della Fiam, come avevo intuito, è affrettato, incompleto ed impreciso.

2) A giorni, Giulio Pazienza che ha curato e sta ancora curando tutta la faccenda in prima persona per conto di Fiam ed Aero Club, fornirà informazioni complete e soprattutto non suscettibili di equivoci ed interpretazioni.
Posso solo anticipare (anche perché non ne so a sufficienza per dare informazioni precise, né posso assumermi ruoli che non mi competono, come invece fanno molti "pontificatori" qui sul forum) che il problema è stato finalmente risolto "erga omnes".

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