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| User Data registr.: 19-06-2013 Residenza: treviso
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di Marzo
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| User Data registr.: 19-06-2013 Residenza: treviso
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Il problema e' che essendo una norma Europea...e' valida per tutta l'Europa. E se leggi bene il regolamento...non solo e' vietato venderlo ai privati...ma ai privati e' vitetato DETENERLO...ergo se te ne trovano in possesso o per sbaglio aprono un pacchetto proveniente da chissa' dove e trovano nitrometano...rischi un accusa di terrorismo...vagli poi a spiegare che ti ci devi fare la miscela...si glielo spieghi..ma bisgna che ci vai con l'avvocato a spiegarglielo... Non e' il caso di rischiare... | |
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| User Data registr.: 19-06-2013 Residenza: treviso
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Dai..adesso vi chiarisco un po' le idee... NIENTE PANICO... | |
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| User Data registr.: 19-06-2013 Residenza: treviso
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IN QUESTURA NE SANNO POCO...proveremo al ministero dell'interno | |
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| | #66 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-06-2013 Residenza: treviso
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Il fatto e' che E' VIETATA LA DETENZIONE AI PRIVATI..se te ne trovano rischi un accusa di terrorismo...poi vaglielo a spiegare.....e non ne troverai IN TUTTA EUROPA...dopodiche'..allertate le dogane..ogni liquido verra' accuratamente controllato.....rischi grosso ..fidati ..conosco le bestie | |
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| | #67 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-08-2012 Residenza: Conegliano
Messaggi: 181
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Io sono più che propenso a tirare in ballo anche il papa, affinchè si possa rivedere questa posizione. L'Europa, non ha vietato la vendita del nitrometano. Ha lasciato discrezione ai paesi membri sul controllo della diffusione di tali sostanze. Ovviamente qui si fa sempre la cosa più caz zona possibile. Saranno 70 anni che si usa nel modellismo, e non mi risulta sia mai stato usato per azioni terroristiche (come se non si procurassero i panetti di C4, all'occorrenza, i delinquenti) Invito tutti a leggere interamente questo documento (Giudice Mori) http://www.earmi.it/diritto/leggi/pr...0esplosivi.pdf Diamoci semplicemente da fare al fine di chiedere l'adozione di registri appositi, in modo che sia ben controllato come dove e quando va a finire il nitrometano. Nell'interesse di intere generazioni di modellisti. Forza gente, una class action , tuttti assieme. FIAM cominci ad alzare le chiappe perchè è il suo momento. Non possiamo sempre accettare tutto a capo chino. Cerchiamo i canali giusti per far sentire le nostre ragioni. Cerchianmo una soluzione comune a questa scelleratezza. Alberto Re Ps, proporrei di mettere in rilievo la discussione, in modo che qualsiasi modellista (moto-macchine-aerei-barche-ecc...), come qualcuno suggeriva, possa notarla e dare una scorsa. Ultima modifica di Albyrally : 12 febbraio 16 alle ore 19:53 |
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| Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Messaggi: 3.468
| Citazione:
![]() Di seguito riporto l'art. 4 comma 2 e l'art. 7: Articolo 4 Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso 1. I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né possono essere da essi introdotti, detenuti o usati. 2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o la detenzione o luso da parte degli stessi di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, a condizione che il privato ottenga e, se richiesto, presenti una licenza per lacquisto, la detenzione o luso di essi, rilasciata conformemente allarticolo 7 da unautorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sarà acquistato, detenuto o usato. [...omississ...] Articolo 7 Licenze 1. Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili alla concessione della licenza di cui allarticolo 4, paragrafi 2 e 6. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, lautorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della legittimità delluso previsto per la sostanza. La licenza è rifiutata se vi sono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità delluso previsto o delle intenzioni dellutilizzatore di utilizzarla per uno scopo legittimo. 2. Lautorità competente può scegliere come limitare la validità della licenza, consentendo luso singolo o multiplo e per un periodo non superiore ai tre anni. Lautorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri, fino alla scadenza indicata della licenza, che sussistono sempre le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono menzionati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata. 3. Le autorità competenti possono richiedere il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda. 4. Lautorità competente può sospendere o revocare la licenza se vi sono ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali era stata rilasciata la licenza. 5. I ricorsi contro una decisione dellautorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente a norma del diritto nazionale. 6. Le licenze concesse dalle autorità competenti di uno Stato membro possono essere riconosciute in altri Stati membri. La Commissione, entro il 2 settembre 2014 e previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, stabilisce orientamenti sulle specifiche tecniche delle licenze per facilitarne il reciproco riconoscimento. Tali orientamenti contengono inoltre informazioni sui dati da includere nelle licenze valide ai fini dellintroduzione di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, incluso un progetto di formato per tali licenze. E' la registrazione di cui all'art. 4 comma 3 che consente l'acquisto in % non sup. al 40%. Con la licenza invece puoi acquistare quello che ti pare, anche il nitro puro al 100%. ![]() Che poi in Questura ancora ne sappiano poco o nulla c'è da scommetterci. Però il regolamento Ce è, in quanto tale, direttamente appicabile nello Stato membro per cui se uno va in Questura e batte un po' i pugni sul tavolo... l'aRestano. Ultima modifica di sloper_marco : 12 febbraio 16 alle ore 20:12 | |
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| | #69 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
Messaggi: 1.199
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...mi viene da ridere....e allora io?....ne ho 35Lt in casa!!!!posso andarci avanti per anni interi a fare miscela per i mie aeromodelli....venitemi a prendere...sono un "delinquente terrorista"...ma fatemi il piacere.....e il mio vicino che ha stoccati dietro al cosotto di legno 15 fustini di benzina da 15Lt importati direttamente dalla Romania?....cosa vogliamo farci a quello li?....e a quell'altro che ha quattro fustini di diluente nitro da 35Lt uso restauro mobili in garage?....cosa gli facciamo a quello?....quanto allarmismo inutile....opinione personale naturalmente...... Non preoccupiamoci troppo....viceversa...allora il Glow e' praticamente defunto..... |
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| | #70 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-06-2013 Residenza: treviso
Messaggi: 24
| Citazione:
Art 4 comma 3 prevede che il venditore registri la transazione, ma solo per miscele dal 30 al 40%....ma Art 4 comma 2 prevede una licenza per acquistarlo puro.....poi peró bisogna vedere l'interpretazione che gli daranno i capoccioni.... A Torino hanno iniziato a rompere i marones prima del 3 di Marzo.... D'altronde leggendo la circolare del ministero dell'interno hanno giá iniziato la caccia alle streghe..... | |
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