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| User Data registr.: 06-07-2004 Residenza: Roma
Messaggi: 1.058
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E' una materia non regolamentabile e sono daccordo con quanto riportato da Abe in tal senso. Se vuoi, puoi verificare personalmente quello che prevede la legislazione in merito di "diritto alla privacy". Ti suggerisco di verificare quali sono i dati "sensibili" che la suddetta materia di legge regolamenta tramite l'emanazione del testo unico sulla privacy cosí da non essere fuorviato da un interpretazione personale di tali leggi. Differente se vogliamo parlare di "morale o immorale"....ma ahimé, questa é materia difficilmente regolamentabile in un forum. Legge n. 675/96:E' la legge di riferimento per la tutela dei dati personali "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". DPR n. 318/99: Contiene indicazioni sugli accorgimenti che si devono adottare nel trattamento dei dati. Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Decreto Legislativo n. 135/99:"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. Decreto legislativo n. 282/99: Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario Legge n. 325/00: Ha concesso tempo ai titolari per adeguarsi alla normativa. Proroga al 31/12/00 per l'attuazione delle misure di sicurezza. Decreto Legislativo n. 467/2001 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 127 DEL 24 MARZO 2001". Ha integrato e modificato la legge n. 675/96, introducendo il ravvedimento operoso, la categoria dei dati semi-sensibili, inasprendo le multe e riducendo le sanzioni penali. Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre. In vigore dal 1 febbraio 2002. |
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| User Data registr.: 25-11-2004
Messaggi: 841
| Privacy e posta elettronica I messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica e nei newsgroup ad accesso limitato devono essere considerati come corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati. Lo ha stabilito il Garante affrontando il più ampio caso di una mailing list costituita su iniziativa di alcuni dipendenti di un'amministrazione con strumenti messi a disposizione dalla stessa amministrazione. Il principio riguarda non solo le singole "e-mail", ma anche le più articolate mailing list, ovvero i servizi di posta elettronica con un indirizzario automatico che consente la contemporanea trasmissione a più persone di una comunicazione o messaggio su determinati argomenti di interesse comune (in genere, il messaggio, inviato al computer che "amministra" la lista, viene poi spedito automaticamente alla casella di posta elettronica di tutti gli aderenti). Nella sua decisione, il Garante, nel ribadire i principi contenuti nell'art. 15 della Costituzione, che afferma l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ha ricordato che la legge n. 547 del 1993 sui reati informatici e, da ultimo, il D.P.R. n. 513 del 1997 sul documento elettronico, hanno confermato che la posta elettronica deve essere tutelata alla stregua della corrispondenza epistolare o telefonica. Per le caratteristiche assunte da tali circuiti privati di posta elettronica, i messaggi che in essi circolano vanno considerati quindi alla stregua della corrispondenza privata e non possono essere abusivamente intercettati. Ciò, sia che si tratti di vere e proprie "mailing list", sia che si tratti di newsgroup ad accesso condizionato dalla disponibilità di una password fornita ad una pluralità di soggetti determinati, e a prescindere dal fatto che la rete operi attraverso le strutture pubbliche che un'amministrazione ha consentito di utilizzare. Nel caso di specie, il Garante ha peraltro precisato che, analogamente a quanto avviene per la normale corrispondenza, non può essere considerata contrastante con la normativa sui dati personali l'eventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi ma ad essi comunicato da parte di uno dei destinatari del messaggio stesso. Roma, 12 luglio 1999 |
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| User | Citazione:
Da che si evince che se il messaggio è pubblicato da uno dei due (destinatario o mittente) non è contro la normativa.
__________________ Io sono il mod brutto. | |
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| User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Messaggi: 2.740
| Citazione:
Comuque il thread aperto da Raptino mi sembra riguardi la faccenda dal punto di vista del regolamento interno del sito. Raptino, forse ti conviene scrivere in privato al Barone... | |
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| UserPlus Data registr.: 05-09-2003 Residenza: Genova
Messaggi: 9.124
| Citazione:
Edit... ops, arrivato tardi... avevate già risposto...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
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