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Vecchio 01 aprile 10, 12:50   #1 (permalink)  Top
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Modellismo Fuorilegge!

EHI, AVETE VISTO QUESTA COSA???
E' PASSATA ORA SULL'ANSA!


MA è PAZZESCO, C'è UN AVVOCATO CHE POSSA DARCI UN PARERE????

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1/5/ 2010

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio del terrorismo di matrice islamica attraverso l’uso di sistemi di radiocomando o telecontrollo

(Ordinanza n. 3860).
(10A03535)
(G.U. Serie Generale n. 67 del 22 marzo 2010)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;


Dispone:

Art. 1

1. Fermo quanto previsto dal citato art. 21-quinquies, a parziale revoca e conseguente modificazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009, è sospesa a tempo indeterminato la concessione dell’uso da parte dei privati di qualsiasi sistema di radiocomando, telecontrollo o comunque di trasmissione di segnali oltre la portata di 5 (cinque) metri all’aperto, o 2 (due) metri al chiuso.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il direttore generale del Ministero delle Telecomunicazioni e' autorizzato a porre in essere gli atti consequenziali.
3. Resta impregiudicata ogni determinazione, azione od eccezione a tutela degli interessi pubblici, anche all'esito dell'attivita' di inchiesta del Consiglio d'Europa.

4. Sanzioni Quando il fatto non configuri reato più grave, l’inosservanza della disposizione di cui all’art.1 è punita con la reclusione da tre a cinque anni, oltre al pagamento di un’ammenda da 5.160 a 10.320 euro e l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad anni dieci. Se il delitto è consumato con la finalità di tenere in volo aerodine o aerostati recanti a bordo telecamere di sorveglianza, liquidi infiammabili o accumulatori contenenti litio o nickel, la pena è aumentata di un terzo.


La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1/5/2010

Il Presidente: Berlusconi
__________________
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