06 maggio 20, 16:55 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2020 Residenza: dove capita
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| sono d'accordo Citazione:
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07 maggio 20, 23:52 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
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Per i lombardi.... ORDINANZA N. 541 Identificativo Atto n. 2260 Oggetto Del 07/05/2020 PRESIDENZA ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 L'atto si compone di ________ pagine di cui _______ pagine di allegati parte integrante IL PRESIDENTE VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e che «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»; VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria; VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale; VISTI: ● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 1 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale»; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 n.97 dell’11 aprile 2020; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre; PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 539 del 3 maggio 2020 con cui sono state stabilite misure finalizzate al contenimento ed al contrasto del contagio da COVID-19; RITENUTO che i dati attuali, l'evolversi della situazione epidemiologica e l’esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e all’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali; PRESO ATTO dell’art. 1 lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 che consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per minori, o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comun que nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; RAVVISATO CHE si debba individuare le tipologie di attività sportive consentite, la circoscrizione delle aree nell’ambito delle quali le stesse possano essere svolte affinché non si determinino conseguenze negative per la tutela della salute ed altre misure di prevenzione igienico-sanitarie relative a tali attività; RITENUTO che le attività sportive all’aria aperta siano preferibili in quanto connotate dai requisiti di maggiore sicurezza nel contenimento del rischio e che lo svolgimento di tali attività, seppur nel perimetro di centri e impianti sportivi possa essere consentito purché svolto all’aria aperta, in analogia con quanto già previsto negli spazi pubblici; RITENUTO che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure funzionali alla tutela della salute, trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998; 4 ART. 1 1. 2. 3. 4. ART. 2 1. 2. ORDINA Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti). E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data dell’8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 5 La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19. 3. Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 6 IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA |
08 maggio 20, 12:51 | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Messaggi: 5.799
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Per quanto mi pare di capire ed al netto di eventuali diverse disposizioni locali, se sono un atleta posso andare ad allenarmi, se voglio semplicemente svolazzare (al campo o al pratone) non posso. Ho interpretato correttamente? Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
08 maggio 20, 17:58 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
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| ottimo !!
Condivido un interessante testo del Avv. Luca Basso, per i futuri lockdown . LEZIONCINA BASICA Essendomi un po’ stufato di rispondere ai soliti “so tutto io” che fanno commenti assurdi ed infondati generando confusione e, così facendo, interferiscono con le libere scelte e le libere attività delle persone che leggono, mi sembra utile imparare a conoscere almeno le basi della scuola elementare. Di questo faccio cortese dono anche ad AeCI, che evidentemente ha qualche lacuna. Poi ricominciamo a discutere, ma almeno su basi minime di cultura. Altrimenti è il delirio di sciocchezze ATTIVITA’ SPORTIVA = la definzione del Consiglio d’Europa è "Si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli". SPORT AGONISTICO: Lo sport agonistico comprende quelle attività continuative che prevedono la partecipazione regolare a gare o incontri. Viene praticato con allenamenti costanti da atleti tesserati ad una Federazione o ad un Ente riconosciuti dal Coni, il Comitato olimpico nazionale. Il tesseramento può essere fatto da una ASD tramite una federazione Nazionale oppure un Ente Nazionale di Promozione Sportiva. SPORT NON AGONISTICO: tutto lo sport che non appartiene alla categoria dello sport agonistico (non è necessario, anche se è possibile, alcun tesseramento). SPORT PROFESSIONISTICO: E’ professionista sportivo, colui il quale esercita attività sportiva a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI che hanno riconosciuto il professionismo. ATLTETA DI RILEVANZA NAZIONALE: Atleta AGONISTA (in attività agonistica) che sia riconosciuto tale dalla federazione di appartenenza al fine della partecipazione ai giochi olimpici, a competizioni internazionali, a competizioni di massimo livello nazionale. DISCIPLINE SPORTIVE: tutte le discipline sportive, sia quelle riconosciute dal CONI sia quelle non riconosciute che, comunque, rimangono sempre discipline sportive perché rientranti nel novero della Carta Europea dello Sport. DISCIPLINE SPORTIVE RICONOSCIUTE: sono le discipline sportive riconosciute dal CONI, appartenenti ad una federazione sportiva nazionale (ad esempio Pilates, Crossfit, Zumba ecc. sono senza dubbio sport, ma non sono sport riconosciuti dal CONI) SPORT PROPEDEUTICI: discipline sportive non riconosciute, che tuttavia sono considerate propedeutiche alla pratica di uno sport riconosciuto CONI (presciistica, acqua gym ecc.). ATTIVITA’ LUDICA: attività di intrattenimento con mere finalità ricreative ATTIVITA’ MOTORIA: attività che comporta movimento del corpo prodotto da muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico superiore a quello di condizioni di riposo (passeggiata domenicale, giretto in biciletta, cura dell’orto, ecc.). Tutti gli sport comportano attività motoria ma moltissime attività motorie (floricultura) non sono sport. Concludendo, - quando una norma di legge si riferisce genericamente al termine “sport” o sportivo, senza specificare agonista, professionista ecc e senza specificare se deve trattarsi di sport riconosciuto, si riferisce indistintamente a chiunque faccia sport, in qualunque forma. - Quando una norma di legge si riferisce all’attività motoria, essa ricomprende tutte le attività sportive (riconosciute o meno) e tutte le attività che, pur non essendo sportive, comportano comunque un movimento del corpo maggiore del riposo. - La legge prevede determinati vincoli ed adempimenti (ad esempio visite mediche, tessermaneto) per svolgere un’attività sportiva solo quando essa sia qualificata “agonistica”. - un qualsiasi sportivo può tesserarsi, svolgendo disciplina sportiva riconosciuta, sia tramite una federazione nazionale (es. AeCI) sia attraverso un Ente di promozione Sportiva (es. CSEN, AICS ecc.) Adesso che tutto è molto chiaro, e che non si tratta di mie opinioni, ma di definizioni ufficiali ed universalmente riconosciute, spero che rivediate alcuni commenti bislacchi sotto ai miei post, quando mi occupo di sport. Quando il DCPM dice (cito testuale) e' consentito svolgere individualmente, ... , attivita' sportiva o attivita' motoria, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita'; MI DITE CHE COSA CA...O C'E' DI STRANO DA CAPIRE? ME LO SPIEGATE? Il parapendio sarà, almeno, un'attività MOTORIA? Esso è peraltro SPORT RICONOSCIUTO CONI Nel DPCM all'articolo che permette di svolgere attività sportiva o quella motoria non c'è scritto Agonista, Professionista, ecc. C'è scritto scritto genericamente che si può fare attività sportiva, punto. E i fenomeni stanno a discutere e riempirsi la bocca. Chi non capisce quelle banalità può candidarsi ad altra definizione: ANALFABETA FUNZIONALE !
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco |
09 maggio 20, 11:56 | #99 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Messaggi: 2.779
| Citazione:
Io se dovessi farmi difendere per una qualsiasi causa civile o penale non vorrei farmi difendere dall'avvocato Basso: può essere che stravince ma può anche (facilmente?) essere che mi faccia beccare il massimo delle aggravanti. Parlo da perfetto profano ma, quello che mi lascia abbastanza perplesso del discorso di Basso (uomo di legge e quindi di competenza) è che, dall'alto della propria competenza, non si renda conto che il DPCM è proprio, ahimè, molto generico, interpretabile e, volendo, ci aggiungo io, anche un po' ambiguo e contraddittorio. Forse lui da "buon" (ma è poi buono veramente uno che da un'interpretazione come quella che scriverò qui di seguito?) avvocato pensa forse di potersi insinuare e sfruttare eventualmente in sede di giudizio e/o contraddittorio proprio queste genericità, interpretazioni, contraddizioni e ambiguità? Per quanto mi riguarda, sempre da perfetto profano, gli suggerirei comunque di stare attento perchè un giudice ancor più zelante di lui potrebbe invece gelarlo con una bella doccia fredda, specie se poi c'è un contagiato o peggio un morto. Oltretutto sempre "l'esimio" Sig. Basso sembra dimenticarsi la ratio fondamentale alla base del provvedimento: ratio che è in primo luogo tutelare la salute dei cittadini e, solo subordinandola a questa, anche tutelare successivamente la libertà degli stessi. Ha forse ragione Davigo: in Italia vi è il dubbio che ci siano un po' troppi avvocati. | |
09 maggio 20, 12:52 | #100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
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| Citazione:
Prima di incensare qualcuno sarebbe interessante andare a vedere quale e' la sua storia...... Poi qualcuno dovrebbe spiegarmi quale e' il ritorno sportivo del fare girare i pollici sugli stik ....... Un ciclista, che faccia sport agonistico o amatoriale, fatica sempre.... Un aeromodellista se fa sport agonistico lo fa sotto l'egida FAI.........ma lo sport amatoriale in cosa consiste......?? | |
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