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Vecchio 29 giugno 22, 05:57   #75 (permalink)  Top
POLLO
Sospeso
 
Data registr.: 08-03-2022
Messaggi: 13
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Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Ma insomma..se e' già tutto obbligatorio...la proroga c'è o non c'è..?..E se c'è, che cosa proroga la proroga..?..

Per noi aeromodellisti il "periodo transitorio" è solo una semplice illusione..

Il Regolamento Esecutivo 947/2019 e’ una Regolamentazione Europea ed e’ tradotta anche in lingua Italiana.

Tale Regolamentazione determina:

Al Punto 19
“ il regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire regole nazionali per subordinare a determinate condizioni l'esercizio di aeromobili senza equipaggio ”

all’art. 21 comma 3
“…Fatto salvo l'articolo 14, le operazioni UAS effettuate nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo possono continuare ad essere effettuate in conformità alle pertinenti norme nazionali. ”

Italia, in considerazione del Punto 19, ha emanato il Regolamento UAS-IT il quale all’art. 31 determina che
“ …il 31 dicembre 2020. Alla stessa data è abrogato il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Edizione 3 Emendamento 1 del 14 luglio 2020. ”

Dal 01/01/21 non e’ stato emanato nessun procedimento legislativo (da parte dell’Autorità competente o istituzione gerarchicamente superiore) che “re-vitalizzi” il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto o parte di questo.

Naturale conseguenza e' che in Italia le "le pertinenti norme nazionali" non sono definite o sono state abrogate.

Il "periodo transitorio" (per gli aeromodellisti) potrebbe esistere a seguito di un procedimento legislativo dell'autorità competente nel quale determina che l'art. 35 del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto ed. 3 em 1 non è da considerarsi abrogato...

In conseguenza:
- volare in zone regolamentate / segregate
- validità dell'attestato di aeromodellista/abilitazione al pilotaggio del Aeci,
- peso aeromodelli>25kg,
- quota di volo maggiore a 120m,
- volo notturno, ecc.

sarebbe contemplato dalle norme, fermo restando la registrazione del Operatore di cui art. 14 del R.E. e la stipola di una Assicurazione idonea come riportato all'art. 27 del R. UAS-IT


Purtroppo questo “dicono” le norme scritte, tutto il resto sono parole che porta via il vento
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