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Vecchio 13 aprile 16, 01:20   #3 (permalink)  Top
romoloman
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Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
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butto giù anche a scopo di confronto altri possibili articoli dello statuto:

Art. 4. - L'associazione HO.LI. è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
1. I soci fondatori e gli aderenti sono tenuti a pagare una quota associativa fissata in € ...... per il primo anno e successivamente stabilite dal consiglio direttivo per gli anni successivi.
2. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, mediante iscrizione elettronica del socio tramite presentazione della copia di documento di identità in corso di validità e codice fiscale, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
Art. 6. - L'associazione non può costituire gruppi sportivi diretti o indiretti.
Art. 7. - L'associazione non può fornire prestazioni assicurative ai soci in forma diretta o indiretta (ad esempio tramite altre associazioni partecipate o collegate).
Art. 8. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
Art. 9. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 10. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
1. beni, immobili e mobili;
2. contributi;
3. donazioni e lasciti;
4. rimborsi;
5. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
6. ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 11. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
1. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
2. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
3. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 12. – Gli organi dell’Associazione sono:
1. l’assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei revisori;
5. il Collegio dei probiviri;
Art. 13. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico pubblicato sul sito dell'associazione almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del relativo verbale.
L'assemblea può svolgersi anche in forma elettronica tramite videoconferenza mediante previo riconoscimento del socio tramite credenziali elettroniche certe (SPID o altri sistemi certificati come ad esempio la Carta Nazionale dei Servizi.)
A scopo consultivo l'Associazione potrà indire dei sondaggi consultivi tramite il proprio sito WEB. Il sondaggio sarà aperto ai soci ai quali verrà comunicata una credenziale per l'accesso al sito.
Ogni socio potrà sottoporre agli altri soci questioni per pareri consultivi tramite il sito web dell'associazione creando dei sondaggi online su questioni inerenti l'oggetto sociale dell'Associazione e non in contrasto con lo statuto dell'associazione.
I sondaggi aperti dai soci verranno sottoposti a votazione presso la successiva assemblea straordinaria qualora i votanti superino il 30% dei soci o su recepimento del quesito da parte del consiglio direttivo.
I sondaggi in cui la percentuale dei votanti superi il 75% dei soci, costituiscono una linea guida per l'azione del consiglio direttivo e del presidente.
In ogni caso i risultati dei referendum dovranno essere ratificati a mezzo di assemblea straordinaria.
Art. 14. – Assemblee ordinarie e straordinarie
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
1. elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
2. approva il bilancio preventivi e consuntivo;
3. approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 15. – Il consiglio direttivo è composto da …. membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri in carica non potranno essere rieletti per i tre anni successivi, eccetto qualora non vi siano altri soci disposti a candidarsi per l'incarico. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 16. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione HO.LI. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
1. il presidente;
2. da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
3. richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
4. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
1. predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
2. formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
3. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
4. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
5. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
6. di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicare sul sito dell’Associazione.
5. Il consiglio direttivo potrà riunirsi anche a mezzo di strumenti elettronici quali sistemi di videoconferenza, skype, od altro che sia nelle disponibilità dell'associazione
Art. 17. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Al termine del mandato il presidente non potrà essere rieletto per i tre anni successivi.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Durante le votazioni in Consiglio direttivo, in caso di parità, il voto del presidente determina l'esito della votazione.
Art. 18. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 19. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 20. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 21. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e autorizzate dall'assemblea.
Art. 22. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
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Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766

Ultima modifica di romoloman : 15 aprile 16 alle ore 13:33
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