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Vecchio 04 luglio 14, 15:00   #29 (permalink)  Top
chrigui
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Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
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Sezione V - Aeromodelli
Art. 23
Generalità
1. L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in modo che non possa arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo, inoltre è tenuto a mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare precedenza a tutti.
2. L’aeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le eventuali autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando.

possono volare nelle ore di luce diurna purché l’aeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici a condizione che l’attività non presenti alcun rischio a persone e cose. Tali attività possono essere effettuate in aree non popolate opportunamente selezionate dall’aeromodellista, di raggio massimo di 200 m e di altezza non superiore a 70 m, e per le quali può assicurarne il controllo al fine di non causare rischio a persone e cose e fuori dalle ATZ e comunque ad una distanza di almeno 8 km dal perimetro di un aeroporto e dai relativi sentieri di avvicinamento/decollo. Devono inoltre essere rispettate le regole dell’aria.pplicabili inclusa la capacità di “see and avoid”

Le attività di volo possono essere effettuate anche in aree di altezza non superiore a 150 m e di raggio massimo di 300 m, purché l’aeromodellista sia titolare di una abilitazione al pilotaggio di aeromodelli radiocomandati rilasciata da una scuola certificata dall’Aero Club d’Italia e siano rispettate
le regole dell’aria applicabili inclusa la capacità di “see and avoid” per l’aeromodellista e il rispetto del concetto di "to be seen” dell’aeromodello da parte degli altri aeromobili.


Nel caso non siano soddisfatte una o più delle limitazioni di cui sopra, l’attività di volo deveessere effettuata in spazi aerei regolamentati ( permanenti) o segregati (temporanei)

4. L’attività con aeromodelli con massa al decollo massima uguale o maggiore a 25 kg, o con
un sistema di propulsione che non rientra nei limiti precedenti, è consentita ad
aeromodellisti con un’età minima di 18 anni.
L’attività deve essere svolta nelle ore di luce diurna, a un’altezza massima dal terreno tale
da consentire all’aeromodellista di mantenere un continuo contatto visivo con l’aeromodello
senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici, in aree istituite da ENAC e riservate alle
attività aeromodellistiche. Tali aree sono caratterizzate da spazi aerei regolamentati o segregati.
E’ responsabilità dell’aeromodellista assicurare che durante l’attività in tali aree non ci siano persone ad esclusione di quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività.
5. L’aeromodellista deve rispettate le eventuali disposizioni emesse dalle amministrazioni locali competenti.
6. Le manifestazioni aeromodellistiche e l’esercizio degli aeromodelli nel corso delle manifestazioni aeromodellistiche devono essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni
emesse dall’Aero Club d’Italia.
7. Per le operazioni di aeromodelli spaziali (razzo modelli) non dotati di sistemi che ne permettano il controllo da parte dell’aeromodellista deve essere richiesto l’utilizzo dello spazio aereo all’ENAC (spazio aereo regolamentato o segregato).
8. Gli aeromodelli “indoor” non rientrano nelle previsioni del presente regolamento.
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