Regolamento per aeromodelli e droni UFAC (CH)
Le disposizioni più importanti sono riportate di seguito:
L'utilizzo di droni e aeromodelli è consentito senza autorizzazione a condizione che il "pilota" mantenga costantemente un
contatto visivo con l'apparecchio.
L'impiego di tecnologie accessorie che ampliano il naturale campo visivo, come binocoli o video occhiali, necessita l'autorizzazione dell'UFAC.
All'interno del campo visivo del "pilota"
l'utilizzo di video occhiali e simili è consentito a condizione che un secondo "operatore" sorvegli le operazioni di volo e in caso di necessità possa intervenire in qualsiasi momento alla guida dell'apparecchio. L'operatore e il pilota devono trovarsi nello stesso luogo.
Il volo automatizzato
(esercizio autonomo) all'interno del campo visivo del "pilota"
è concesso a condizione che quest'ultimo possa intervenire in qualsiasi momento alla guida dell'apparecchio.
Le videoriprese aeree sono
autorizzate in osservanza delle prescrizioni vigenti a protezione delle opere militari. Tale tutela si estende inoltre al
rispetto della sfera privata, nonché a quanto prescritto dalla legge sulla protezione dei dati.
Chi utilizza un drone o un aeromodello di peso superiore a 500 grammi deve avere una
copertura assicurativa pari ad almeno un milione di franchi.
In prossimità di un aerodromo vigono restrizioni di volo per droni e aeromodelli.
È proibito ad esempio l'utilizzo di tali apparecchi volanti a una
distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo.
Cantoni e Comuni possono emanare ulteriori restrizioni per l'utilizzo di aeromobili senza occupanti.
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