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Vecchio 21 febbraio 13, 12:44   #5960 (permalink)  Top
CarloRoma63
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Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Capisco, quindi praticamente dichiarare meno è un tentativo di truffa. Non me la sento, metto 100% e via, tanto al massimo pago il 21% di IVA, giusto?
Inoltre come gli mando la documentazione della spesa? L'estratto conto della carta di credito è troppo facilmente falsificabile e non credo che avviino una indagine bancaria per, diciamo, 20€ di iva. E' tutto un po' nebuloso.



Quello forse è indifferente per la dogana, ma pensavo che magari aiutasse con qualche postino troppo curioso. ;)



Purtroppo usando il cerca vien fuori di tutto e di più: forse occorrerebbe fare un post riassuntivo all'inizio del thread con le FAQ.

Se posso suggerire, io metterei questa:

Appare opportuno premettere che, sotto il profilo doganale, la vigente normativa comunitaria consente l'ammissione in franchigia dal dazio all'importazione per le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in un paese extra UE ad una persona che si trova nella Comunità, sempreché il valore della stessa spedizione non superi i 150 Euro (art.27 del Reg. CEE n.918/83 e successive modifiche ed integrazioni).

Sono esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toletta, i tabacchi ed i prodotti del tabacco.

Sotto il profilo fiscale, si precisa che, diversamente dalla franchigia ai fini daziari (fissata a 150 Euro), la franchigia ai fini dell'IVA è fissata in 22 Euro (art.5 del DM n.489/97).


Pertanto, ad esempio, per l'acquisto di un bene avente un valore compreso tra i 22 ed i 150 Euro, sullo stesso verrà applicata la franchigia ai fini daziari mentre verrà regolarmente applicata la relativa aliquota IVA.

Nel caso in cui non si verificano le citate condizioni per l’applicazione della franchigia, si fa presente che, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento dei diritti doganali (dazio ed IVA). La base imponibile per l'applicazione dei dazi ad valorem (la generalità dei dazi) è data, ai sensi dell'art. 29 e seguenti del Reg. CEE n. 2913/92, dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (normalmente il prezzo riportato in fattura), comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione (art. 32 del citato Reg. CEE). Ai sensi dell'art.69 del DPR n.633/72, la base imponibile su cui va calcolata l'IVA all'importazione è data dal valore doganale come sopra descritto, cui vanno sommati gli eventuali dazi afferenti, nonché le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità.

Fonte e maggiori info.
Guarda quì http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post2825529

Carlo
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