24 novembre 07, 17:16
|
#91 (permalink)
Top |
| Padre della Teoria del bidet
Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Messaggi: 3.468
| Citazione: |
Originalmente inviato da FrancoC. La sentenza prende in esame due comportamenti. In primo luogo quello del convenuto, motivandone e specificandone dettagliatamente la non colpevolezza .................."Non può, quindi, essere definito negligente il convenuto la cui forza è stata sopraffatta, seppur per qualche istante, da quella del motore mentre è stato sicuramente poco prudente lattore che nel mettere in moto il motore non ha tenuto le mani ad una distanza di sicurezza dallelica."..............
Quando prende in esame piu direttamente il comportamento dell'attore riferendosi alle "famose" norme, conclude con ......................................."altro non sono che raccomandazioni di semplice buon senso.".................
Stringi stringi, in poche parole la sentenza è imperniata principalmente sulla non colpevolezza del convenuto (qui non c'entrano le norme) e, secondariamente, sulla negligenza dell'attore, considerato persona esperta, che avrebbe dovuto usare il buon senso.
Qui ci sarebbe da dire che il buon senso, in questo caso, potrebbe derivare dal rispetto della normativa, ma dire che la sentenza sia frutto dell'applicazione pedissequa del nuovo testo del regolamento (o di qualsiasi regolamento) ce ne corre ......
Questo, ovviamente, è il mio parere e non sono un'esperto in giurisprudenza. | ...quoto al 100% e ribadisco che l'unica cosa sensata che il nostro amico infortunato avrebbe dovuto fare era attivare la propria polizza infortuni (sempre che ce l'avesse).
|
| |