Discussione: Ma vi sembra giusto???
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Vecchio 03 luglio 07, 11:00   #22 (permalink)  Top
LeLe83
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giusto per intendere come vanno le cose:

Il sito ti ha fatto una proposta di concludere il contratto e tu l'hai accettata: offerta - accetazione

(tutti gli articoli si rifersicono al Codice civile italiano, LIBRO QUARTO, delle obbligazioni)

Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.


Dunque voi avete concluso il contratto. Teoricamente potresti pretendere la radio e lui il prezzo.
Ma il negozio può annullare il contratto per errore:

Art. 1427 Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).


In più:
Art. 1428 Rilevanza dell'errore
L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.


L'errore é essenziale :
Art. 1429 Errore essenziale
L'errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso (122);
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto (1969).


Al capoverso 2, si dice come errore essenziale "della prestazione [...] deve ritenersi determinante del consenso.
Dunque il negoziante ha concluso il contrato sbagliandosi sulla prestazione-contro prestazione (ovvero il prezzo richiesto).

Per l'azione di annullamento, la sezione III recita:
Art. 1441 Legittimazione
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
L'incapacità del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.


Dunque, il negozio può ritenersi legittimo ad annullare il contratto, ma in più deve risarcirti dei danni:

Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidità
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (1308).



Però, come già detto in precedenza, ci vuole la buona fede:

Art. 1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).


Ora si fa un ragionamento giuridico su quest'articolo, che semplificando al massimo é questo: tutte le persone corrette, con una esperienza tale come la tua nel campo modellistico, non avendo interessi terzi ed applicando una giusta attenzione cosa avrebbero capito??
Probabilmente, in un caso del genere, il giudice (prutroppo e lo sottolineo) darebbe ragione al negoziante, dicendo che tu sapevi della clausula viziata e quindi hai approfittato di questo per concludere il contrato viziato in errore.


Quindi riassumendo con parole povere: concludi il contratto, porti via la radio, lui invalida il contratto, dovete restituirvi le prestazioni, gli chiedi dei danni, ma lui ti oppone la cattiva fede tua dunque non ti da nulla.

Ragazzi, questa é la legge, che non sempre basta leggerla ma bisogna interpretarla, basandosi su come i tribunali la applicano. Infatti, troppo spesso ai profani si dice che la legge é legge, ma molte volte quest'ultima non é chiara ed una pura interpretazione letteraria non é più sufficiente.
Si guarda allora l'interpretazione storica (per vedere cosa intendevano i cretatori della legge) e se non si arriva a risalire a tale interpretazione si segue l'interpretazione giudiziaria, che nel tempo può cambiare.

Lo so e capisco perfettamente la tua rabbia, ma la legge funziona così, e tante volte crediamo di essere protetti quando invece....


Ora, aggiungo che se il negozio ha lasciato il prezzo dell'altra radio ancora 10 giorni, e tu potessi dimostrarlo, allora le cose cambiano. In questo caso il negoziante é negligente e di mala fede.
In ogni caso dovete restituirvi le prestazioni ma potrai ottenere i danni, che un giudice ragionevole stimerebbe al minimo necessario per concludere il contratto con un altro negoziante (quindi quello che ti manca)...

concludendo ti assicuro che per ovviare a tutta questa procedura, lunga e spesso costosa, i giudici danno possibilità al negozio di non darti assolutamente la merce in modo tale da non dover fare annullare il contratto con le eventuali beghe della restitutzione. Si passa quindi subito all'analisi dei danni con le relative buone e cattive fedi...

Mi spiace per come sia andata, immagino la rabbia e la disonestà del negoziante... lascia perdere come giustamente hai fatto che ne ricavi in denaro e tempo... se invece é una questione di principio...
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