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Vecchio 20 giugno 07, 10:09   #269 (permalink)  Top
redaniel
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Il fatto è che nessuno deve far cambiare idea a qualcuno!!

C'e' nero su bianco quello che è!!! La parola "tutti" non c'e' scritta da nessuna parte, le parole "aeromodellisti" ed "organizzatori" sono subito prima di "di manifestazioni" e di "gare".

L'obbligo dell'attestato o dell'abilitazione al pilotaggio non è scritto in alcun documento.

Ed ecco cosa è la FIAM (dallo statuto dell'AeCI)

Art. 12
Per ogni specialità sportiva aeronautica, prevista dal presente Statuto, può essere federata all’AeCI una sola FSA, avente per scopo l'esercizio dell'attività sportiva ed agonistica del particolare settore di competenza, secondo le regole e i programmi approvati dall'Aero Club d’Italia e nei limiti delle deleghe da questo conferite.



Ed ecco cosa deve fare ogni anno (sempre dallo stesso statuto):

Art. 14
Le Federazioni Sportive Aeronautiche sono tenute a:
1) versare all’Aero Club d’Italia una quota annuale di federazione, nella misura proposta annualmente dal Consiglio Federale dell’ AeCI, che può stabilire quote diverse in funzione del numero di Associazioni iscritte, del numero complessivo dei praticanti e dei risultati sportivi ottenuti da ciascuna FSA in campo internazionale;
2) inviare al Consiglio Federale dell’ AeCI, per l’approvazione, entro il mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente e, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell’anno successivo;
3) comunicare all’Aero Club d’Italia, entro il mese di marzo di ogni anno, l’elenco nominativo degli Aero Club e delle altre Associazioni affiliate;
4) osservare le norme emanate dall’Aero Club d’Italia per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
5) sottoporre alla CCSA, entro il 15 settembre di ogni anno, le proposte concernenti la loro attività sportiva per l’anno successivo, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza e per il necessario coordinamento in sede nazionale.

Ma ecco cosa salta fuori dallo statuto tipo per gli AeCI locali:

TITOLO II
S O C I
ART. 2
Possono diventare soci dell’Aero Club:
a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità
- licenza di pilota di velivolo;
- licenza di pilota di elicottero;
- licenza di pilota di aliante;
- licenza di pilota di autogiro;
- licenza di pilota di dirigibile;
- licenza di pilota di pallone libero;
- licenza di paracadutista sportivo;
- attestato per l'effettuazione dell'attività di volo da diporto o sportivo (VDS);
- attestati A e B di volo a vela;
- attestato di aeromodellista;
- licenza di navigatore;
- licenza di tecnico di volo;
- licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;
- altri che l’Assemblea dell’AeCI, su proposta del Consiglio Federale, deliberi di
aggiungere;
b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a);
c) altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica.
I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all'Aero Club locale.

Quindi per poter essere socio AeCI devo avere od essere in procinto di avere l'attestato di aeromodellista, e questo spiega l'automazione del meccanismo di assegnazione dell'attestato da parte della FIAM.

Leggendo lo statuto tipo per le FSA (come la FIAM) ci sono i seguenti punti:

SCIOGLIMENTO DELLE FSA O DEGLI ORGANI SOCIALI
ART. 26
Lo scioglimento della Federazione può essere richiesto dalla metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate ed è deliberato dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia.
In caso di scioglimento, l’Aero Club d’Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l’Ente dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
ART. 27
Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell’AeCI, o a richiesta della metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate, il Consiglio Federale dell’AeCI può sciogliere gli Organi Direttivi della FSA, ai sensi dell’art.32, numero 14, dello Statuto AeCI, e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume, per un periodo di 180 giorni, tutti i poteri degli Organi disciolti, per provvedere alla loro ricostituzione. Tale periodo può essere prorogato fino ad un anno.


L'art. 27 è forse il movente ad iscriversi proposto da alcuni??

Ciaps, Red
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