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Vecchio 07 dicembre 21, 10:18   #18 (permalink)  Top
SP57
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se abbiamo voglia di leggere può essere spunto a diversi tipi di attività che possono cambiare un po di cose (e' la ns costituzione):
Articolo 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

La storia
La formulazione originaria dell’art. 118 fu proposta dall’on. Costantino Mortati (Democrazia cristiana), che dichiarò: «[La funzione amministrativa della Regione] deve essere concepita in funzione prevalentemente direttiva, normativa, di impulso, di controllo. Si deve evitare […] il pericolo di trasportare nel seno della Regione quell’accentramento che si vuole sopprimere nell’organizzazione dello Stato. Quindi l’opportunità di stabilire, nello stesso articolo che determina la sfera dell’attività amministrativa della Regione, il principio del decentramento».
L’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto) precisò: «[…] le funzioni amministrative attribuite in via di massima alla Regione […] possono essere, con leggi dello Stato, affidate ad altri enti locali; in vista di quel riordinamento e di quella redistribuzione di attività amministrative che deve essere uno dei migliori risultati di questa nostra riforma […]».

Il commento
Il nuovo art. 118 – modificato con legge costituzionaledel 18 ottobre 2001 – attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni e, «solo per assicurarne l’esercizio unitario», a «Province, Città metropolitane, Regioni e Stato». Le funzioni amministrative devono essere attribuite secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
La sussidiarietà può essere orizzontale (la distribuzione delle funzioni amministrative avviene fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini) o verticale (le funzioni amministrative sono affidate all’ente più vicino ai cittadini che, solitamente, può soddisfare le loro aspettative nella maniera più efficace).
Il principio di differenziazione stabilisce che le diverse competenze siano attribuite ai vari livelli di governo sulla base delle loro caratteristiche organizzative e strutturali.
Infine, il principio di adeguatezza impone che le amministrazioni alle quali sono state affidate le funzioni amministrative debbano essere realmente in grado di esercitarle.
La riforma del 2001, però, ha reso non facile l’attribuzione delle funzioni in quanto costringe la giurisprudenza a distinguere tra: 1) funzioni fondamentali riservate alla legislazione esclusiva dello Stato; 2) funzioni attribuite ai Comuni; 3) funzioni proprie di cui sono titolari Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; 4) funzioni di «esercizio unitario» conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
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Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
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