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Vecchio 09 aprile 21, 09:14   #2 (permalink)  Top
MAXZANI
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Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
Leggendo l'articolo 27 del Regolamento UAS-IT ed 04/01/21 (che copio a fine pagina per facilità di lettura), sarebbe lecito affermare che SOLO "le Associazioni di aeromodellismo laddove riconosciute in accordo all’art.16 del Regolamento (UE) 2019/947, possono utilizzare polizze cumulative (*)" e rendendo "non conformi/accettabili" le stesse polizze per le Associazioni "non riconosciute/autorizzate" ai sensi dello stesso articolo.

Ovviamente questa considerazione NON RIGUARDA la validità delle Polizze e la sua copertura RC ma solo la "conformità/accettazione" da parte della Autorità competente in caso di controlli.

Personalmente ritengo che abbia "la sua logica"(**) a tutela di tutti noi, voi che ne pensate?



(*) Polizze nelle quali il Nominativo del Contraente non corrisponde con il Nominativo dell'Assicurato (Tipiche assicurazioni di Gruppo)

(**) Lungo da spiegare "a lettere", lascio il mio cel per spiegarlo a voce a chi interessa 335 417148

UAS-IT ed 01/01/21
Art. 27
Assicurazione
1...
2. Le associazioni di aeromodellismo, laddove riconosciute in accordo all’art.16 del Regolamento (UE) 2019/947, possono utilizzare polizze cumulative, a copertura dei danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare, nel rispetto dei massimali minimi sopra indicati.

Nelle polizze di gruppo il nome dei singoli assicurati è disponibile nella sede dell'associazione.....
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