Allora c'è una contraddizione tra la definizione data al terzo capoverso dell'articolo 5 Definizioni e Acronimi e quanto riportato nell'articolo 35 Generalità. Art. 5
Definizioni e Acronimi Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente nell’ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno Stato Membro esclusivamente per scopi ludico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
Estratto dell'articolo 35
b) l’attività rispetta i seguenti requisiti:
2) sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad
un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone non
popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni
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