I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto impiegati sia per uso professionale che
ricreazionale, sono assoggettati alle previsioni del Codice della Navigazione secondo
quanto previsto dal presente Regolamento.
4. I mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati esclusivamente all’interno di organizzazioni
legalmente riconosciute per scopo ludico e sportivo sono definiti, per gli scopi di questo
regolamento, come aeromodelli e sono disciplinati nella sezione VII.
Art. 2
Applicabilità
1. Il presente Regolamento si applica alle operazioni dei SAPR di competenza ENAC e alle
attività degli aeromodelli, che si svolgono all’interno dello spazio aereo italiano. A far data
dall’entrata in vigore del presente Regolamento, sono assoggettati alle disposizioni del
Regolamento anche i SAPR utilizzati in attività ricreazionali.
2. Ai sensi dell’articolo 140 comma 5 del Regol
Qui quanto ci può interessare.......ma non si parla di pendio che nelle linee guida di EASA era nominato come attività a parte ......
Essendo solo una bozza possono essere fatte osservazioni ......e sarà meglio farle.....