01 marzo 11, 10:06
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Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
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Originalmente inviato da lesath82 L'obbligo di vendita c'è eccome:
R.d. 6 Maggio 1940 n.635 art. 187:
"Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un leggittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le demandi e ne corrisponda il prezzo".
(e per chi se lo chiede, gli articoli 689 e 691 riguardano la vendita di sostanze alcooliche)
Come ulteriore conferma, dal codice civile: Art. 1336 Offerta al pubblico L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
e la revoca dell'offerta (che vale per tutti e non solo per me che sto sulle balle al negoziante) deve avvenire prima della mia accettazione, cioè quando arrivo alla cassa dicendo che voglio comprare (accetto l'offerta), perché in quel momento il contratto deve essere portato a termine.
Un po' lungo, ma questo pdf spiega tutto | RANOXXXXXX!!
TIE'!!!
__________________ "W la gnocca "
"io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
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