Citazione:
Originalmente inviato da SlowFlyer |
Il documento che tu posti fa rifrimento al
"Il valore doganale della merce
Ai fini del calcolo dell'IVA il valore in dogana è definito dall'art. 69 del DPR 633/72 e corrisponde: "
1972 la circolare chiarificatrice delle dogane è del 2008
e fa riferimento (mi pare dopo un contenzioso e l'ennesima multa all'Itaia per non rispetto delle norme comunitarie) al decreto n.500 del 1998 che pende atto della direttiva 2007/74/CE.
Ovvio parliamo di piccole importazioni 150Euro.
Quello che pare inusuale è che una direttiva comunitaria del 1974 sia stata recepita con decreto nel 1998 e ce le dogane solo ne 2008 abbiano nformato le sedi periferiche di come comportarsi.
Poi tutto passa alle poste (perchè così è di fatto per le piccole importazioni) e le poste nel rattempo pseudo privatizzate riesumano un decreto vecchio e decrepito per incassare moneta!!!!
Parlando sempre e solo di piccole importazioni
Cito testualmente la circolare
È opportuno sottolineare che la franchigia di 150 euro deve essere
riferita al valore intrinseco del prodotto importato. A tal fine si chiarisce
che per valore intrinseco deve intendersi il valore del prodotto al netto
di ogni elemento che debba esservi aggiunto per il calcolo del suo
valore in dogana, ed in particolare del costo del trasporto.
Con loccasione si ritiene utile precisare che gli articoli 27 e 28 del
regolamento n. 918/83 disciplinano le spedizioni di valore trascurabile,
le quali si differenziano dalla spedizioni inviate da un privato ad un
altro privato, previste invece dagli articoli da 29 a 31 del regolamento
medesimo: a differenza di queste ultime, le prime possono presentare
interesse di ordine commerciale e possono essere effettuate dietro il
pagamento di un corrispettivo. Rientrano, quindi, in questa fattispecie
anche le c.d. vendite per corrispondenza o le vendite effettuate via
internet le quali, perciò, a partire dal 1° dicembre 2008, usufruiscono
della franchigia sopraindicata.
Tuttavia è opportuno evidenziare al riguardo che, mentre la franchigia
ai fini daziari è stata innalzata da 22 euro a 150 euro, analogo aumento
non è stato previsto per la franchigia ai fini dellIVA che, ai sensi del
Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 (art. 5) e coerentemente
alle previsioni dellart. 1, punto 2 della direttiva 88/331/CEE, resta
fissata in 22 euro