Citazione:
Originalmente inviato da gattodistrada io proporrei di aspettare gli sviluppi della faccenda.. a settembre,
postare e ripostare.. regolamenti leggi articoli ed articoletti trovati per la rete, ha a mio avviso poco senso, potrebbero essere proposte, o riporti di notizie non precise ecc..ecc l'unica cosa che fa fede e' la gazzetta ufficiale.. (quella catacea) e basta.
il resto genera soltanto confusione su confusione. |
su questo gatto mi trovi d'accordo ma se si voleva andare a fondo della cosa
..dopo tutto bastava leggere questa..
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Testo del decreto 28 maggio 2003, concernente: "Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni" integrato con le modifiche del nuovo decreto 4 ottobre 2005
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Radio Local Area Network (di seguito denominate "Radio LAN" o "R-LAN")»: un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0-2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz (brevemente bande a 5 GHz)»;
b) «access point»: strumento di accesso per un numero variabile di utenti tra la rete Radio-LAN e la struttura di rete di telecomunicazioni;
c) «codici di abilitazione e identificazione»: codici forniti dall'impresa autorizzata all'abbonato per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point;
d) «autorizzazione generale»: un'autorizzazione che è ottenuta su semplice dichiarazione di inizio attività.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 2
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento fissa le condizioni per il conseguimento dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in modalità fissa e nomadica. in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali.
2. Ai fini della limitazione delle interferenze dannose ad altri servizi previsti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, gli access point operanti nella banda 5.150-5.350 MHz possono essere installati all'interno di edifici secondo le caratteristiche tecniche di cui alla nota 184 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze come modificato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003.
Art. 3
Procedura per il conseguimento dell'autorizzazione generale
1. La fornitura del servizio di cui all'art. 2 subordinata ad un'autorizzazione generale secondo le condizioni di cui all'art. 6.
2. Il soggetto che intende fornire il servizio di cui all'art. 2, avente sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in altri Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nel settore disciplinato dal presente provvedimento, farà comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», una dichiarazione comprensiva di tutte le informazioni
necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'art. 6.
La predetta dichiarazione, che deve attenersi a quanto indicato nell'allegato A) al presente decreto, costituisce denuncia di inizio attività e dà titolo ad avviare il servizio contestualmente alla sua presentazione.
3. Il soggetto richiedente allega alla dichiarazione la documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) della delibera dell'Autorità n. 467/00/Cons. Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni all'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni, puo' presentare la dichiarazione facendo riferimento alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità.
4. I soggetti autorizzati sono obbligati all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le disposizioni della delibera dell'Autorità n. 236/0l/Cons e successive modificazioni.
5. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente articolo, comunicano entro trenta giorni al Ministero ogni variazione delle informazioni contenute nella stessa e nella relativa documentazione allegata.
Art. 4
Contributi
1. I diritti amministrativi imposti ai soggetti autorizzati ad offrire il servizio di cui all'art. 2 coprono esclusivamente i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale.
2. La misura di tali contributi sarà fissata con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti.
Art. 5
Validità e cessione dell'autorizzazione generale
1. L'autorizzazione generale di cui all'art. 3 ha una durata non superiore a nove anni a decorrere dalla data di notifica della dichiarazione di cui al medesimo articolo ed è rinnovabile, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
2. La scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione generale.
3. L'autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza l'assenso del Ministero volto a verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'impresa cessionaria, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima.
Art. 6
Condizioni dell'autorizzazione generale
1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, è tenuto a soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'utilizzazione di apparecchiature conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 268, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
b) la sicurezza della rete contro laccesso non autorizzato conformemente alla normativa in materia, la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia sin dallinizio dellattività; a tal fine l'interconnessione tra reti Radio-LAN ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni; è ammesso il collegamento tra gli access point appartenenti al medesimo operatore nonché ad operatori distinti a condizione che, in questultimo caso, trattandosi di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le regole in materia ed in particolare le esigenze ai fini di giustizia alla medesima Radio-LAN limitatamente all'ambito geografico locale definito all'art. 2, comma 1 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
c) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni stabilite ed a fini statistici;
d) il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le emissioni elettromagnetiche;
e) l'utilizzazione delle frequenze di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) esclusivamente secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con l'esclusione di utilizzo delle medesime per scopi di interconnessione;
f) l'assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e successive modifiche;
g) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità e alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;
h) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;
i) il pagamento dei contributi, ove previsti;
j) la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove applicabile in funzione della tipologia del servizio offerto;
k) l'adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point;
l) il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 7, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997;
m) il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC;
n) il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva
concorrenza.
2. In particolare il soggetto di cui al comma 1 è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE ed alle successive modificazioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, quando recepita nell'ordinamento nazionale, che disciplinano gli aspetti legati alla sicurezza ed alla riservatezza delle reti e dei servizi.
Art. 7
Controlli e verifiche - Disposizioni sanzionatorie -
Conciliazione e risoluzione delle controversie
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono procedere all'attuazione di controlli periodici per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente decreto.
2. In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni generali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 13 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie sono disciplinate dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio di fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni mediante l'impiego delle frequenze 2.400-2.483,5 MHz, cessano la sperimentazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
2. I titoli abilitativi di cui al presente decreto verranno adeguati alla normativa comunitaria in corso di recepimento di cui alle premesse, in materia di comunicazioni elettroniche.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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....e non poteva passare per la testa che la FIAM abbia potuto ottenere il tutto in base a quello che sopra è scritto?...
...poi fate la vs pace...
OG