Occhio a questo:
Riassumendo: chi entra legittimamente in possesso dell'originale di un disco o di un film (perché glielo hanno prestato, perché l'ha comprato, perché l'ha noleggiato ecc.) può altrettanto legittimamente farsene una copia e tenerla per sé. Ma attenzione, i limiti posti dall'articolo 71-sexies sono chiari e vanno anch'essi rispettati:
- la "copia privata" riguarda solo musica e film e non, ad esempio, software (per il quale esiste la ben diversa "copia di riserva" ex articolo 64-ter);
- deve essere effettuata personalmente (non si può chiedere all'amico dotato di masterizzatore "me ne fai una copia?");
- non possono essere eluse le protezioni anticopia (giova ripeterlo).
tratto da
www.punto-informatico.it