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Vecchio 07 maggio 20, 11:21   #21 (permalink)  Top
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L'avatar di ranox
 
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La Pellegrini più che altro penso sia riuscita ad ottenere una dispensa papale che le consente di allenarsi da sola con tutta la piscina per lei, perchè altrimenti la vedo dura con almeno altre otto persone in vasca.

Ovvio. Avendo inserito solo lei negli elenchi, e quindi autorizzato solo lei, l' impianto sportivo è tutto suo. Come scritto nel documento dell' ufficio sport. Ufficio per lo sport - Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali


Per il Grande Capo: la Pellegrini è in quell' elenco perchè ritenuta Atleta professionista di interesse nazionale in allenamento. Noi modellisti come unico interesse abbiamo quello di girar salciccie sulla griglia dei campi di volo
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Vecchio 07 maggio 20, 11:48   #22 (permalink)  Top
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L'avatar di Ehstìkatzi
 
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Per il Grande Capo: la Pellegrini è in quell' elenco perchè ritenuta Atleta professionista di interesse nazionale in allenamento. Noi modellisti come unico interesse abbiamo quello di girar salciccie sulla griglia dei campi di volo
Sosteniamo il comparto alimentare, dici poco.
Ehstìkatzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 20, 14:18   #23 (permalink)  Top
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L'avatar di MAXZANI
 
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Sosteniamo il comparto alimentare, dici poco.
........e fortemente quello enologico.......per fortuna....
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Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice

www.aeroclubbiella.com
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Vecchio 07 maggio 20, 15:08   #24 (permalink)  Top
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L'avatar di Paolo B.
 
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Infatti è fortemente sconsigliato volare nel pomeriggio


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Pace e bene
Paolo B.
"se l'anziano potesse ed il giovane sapesse......."
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Vecchio 07 maggio 20, 15:29   #25 (permalink)  Top
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Alcuni sostengono che non si può "volare" nei campi di volo dei vari gruppi, qual è la norma che non lo permette?
In lombardia ad oggi sono vietate tutte le attività ludiche all'aperto, non puoi nemmeno andare a fare una passeggiata in Montagna, il nostro governatore ha emesso una circolare dettagliata a riguardo. Voi in veneto invece avete Gaia libera tutti

Unica concessione in vigore in Lombardia, poter andare nelle seconde case anche per normale manutenzione, ma senza pernottare. Speriamo che a giugno si possa risalire ai Colli di SanFermo a fare un voletto

Arnaldo
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Vecchio 07 maggio 20, 15:44   #26 (permalink)  Top
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La Pellegrini infatti si può allenare, in piscina rispondente alle misure di sanificazione ecc ecc, solo perchè la FIN (Federazione Italiana Nuoto) l' ha inserita tra gli sportivi di interesse nazionale richiedendo al CONI che potesse proseguire i suoi allenamenti.
Anche Tania Cagnotto e la sua partner di tuffo sincronizzato hanno ripreso gli allenamenti. Se sei un campione italiano ai massimi livelli almeno questo te lo devono.
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 00:59   #27 (permalink)  Top
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L'avatar di Gianluigi_gav
 
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ORDINANZA N. 541 Identificativo Atto n. 2260
Oggetto
Del 07/05/2020
PRESIDENZA
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19
L'atto si compone di ________ pagine di cui _______ pagine di allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e che «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
VISTI:
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
1

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
2

n.97 dell’11 aprile 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32
3

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 539 del 3 maggio 2020 con cui sono state stabilite misure finalizzate al contenimento ed al contrasto del contagio da COVID-19;
RITENUTO che i dati attuali, l'evolversi della situazione epidemiologica e l’esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e all’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;
PRESO ATTO dell’art. 1 lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 che consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per minori, o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comun
que nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due
metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
RAVVISATO CHE si debba individuare le tipologie di attività sportive consentite, la
circoscrizione delle aree nell’ambito delle quali le stesse possano essere svolte
affinché non si determinino conseguenze negative per la tutela della salute ed
altre misure di prevenzione igienico-sanitarie relative a tali attività;
RITENUTO che le attività sportive all’aria aperta siano preferibili in quanto connotate dai requisiti di maggiore sicurezza nel contenimento del rischio e che lo svolgimento di tali attività, seppur nel perimetro di centri e impianti sportivi possa essere consentito purché svolto all’aria aperta, in analogia con quanto già
previsto negli spazi pubblici;
RITENUTO che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure funzionali alla tutela della salute, trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del
Decreto legislativo n. 112/1998;
4

ART. 1
1.
2.
3.
4.
ART. 2
1. 2.
ORDINA
Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela,
canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa,
escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite
nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del
presente articolo.
I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono
accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto
riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi
igienici.
I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono
assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi
idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento
sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione
online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito
sportivo e dei percorsi degli utenti).
E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre
protezioni individuali.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data
dell’8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
5

La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
3.
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
6
IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 09:11   #28 (permalink)  Top
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https://www.baronerosso.it/forum/5192977-post13.html
Ehstìkatzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 12:51   #29 (permalink)  Top
Sospeso
 
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Citazione:
Originalmente inviato da Ehstìkatzi Visualizza messaggio
..Bell'esempio di semplificazione, 3/4 dedicata ai " visto " 1/4 di norme.
Grandecapo, di che ti stupisci? A parte che i documenti ufficiali sono abbastanza simili in tutti i Paesi, quante volte in questo forum di fronte ad affermazioni ovvie e banali tipo "dare una testata contro un palo fa male" ti arriva il PerryMason de 'noantri con "posta il link! la pubblicazione! la legge! i dati!"
Bisogna sempre ri-dimostrare che la ruota è tonda...
Con i decreti basta andare subito alla fine, come con film porno....
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 13:42   #30 (permalink)  Top
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Messaggi: 14.539
Citazione:
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Grandecapo, di che ti stupisci? A parte che i documenti ufficiali sono abbastanza simili in tutti i Paesi, quante volte in questo forum di fronte ad affermazioni ovvie e banali tipo "dare una testata contro un palo fa male" ti arriva il PerryMason de 'noantri con "posta il link! la pubblicazione! la legge! i dati!"
Bisogna sempre ri-dimostrare che la ruota è tonda...
Con i decreti basta andare subito alla fine, come con film porno....
Non credo che in altri paesi europei ci sia una burocrazia ed una insensatezza nel costruire le leggi che abbiamo qui. Fatta le legge e trovato l'inganno non è certamente un proverbio svizzero o tedesco. Ho sentito Calenda ieri sera in TV, sosteneva che, volendo da parte del ministro, le cose si possono fare velocemente e chiaramente anche qui. Insomma, visto che siamo in tema di proverbi : l'occhio del padrone ingrassa il cavallo.
Non sono stupito di niente, solo amareggiato. Tutti bravi perchè ci siamo messi ai balconi a cantare l'inno, facile non avendo altro da fare essendo chiusi in casa, ma una coscienza nazionale è durata fino a quando non si è ripresentato il " tengo famiglia ".
Ehstìkatzi non è collegato   Rispondi citando
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